TOSAP: valida l’ingiunzione del concessionario anche in pendenza di sospensione amministrativa, se finalizzata a interrompere la prescrizione
Con la sentenza n. 868 del 12 marzo 2026, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia ha confermato la legittimità di un’ingiunzione di pagamento TOSAP notificata dal concessionario della riscossione nonostante una precedente sospensione amministrativa disposta dal Comune, ritenendo l’atto validamente emesso a fini di interruzione della prescrizione.
Una società aveva impugnato l’ingiunzione relativa alla TOSAP 2018 per un cantiere edile, sostenendo la nullità dell’atto per violazione del provvedimento di sospensione dell’esecutività disposto dal Comune, oltre alla carenza del visto di esecutorietà del funzionario comunale e l’insussistenza del presupposto impositivo, trattandosi di occupazione resa necessaria da ragioni di sicurezza pubblica.
La Corte ha innanzitutto chiarito che, a seguito della riforma di cui all’art. 229 del d.lgs. n. 51 del 1998, le ingiunzioni fiscali emesse ai sensi del R.D. n. 639 del 1910 sono esecutive di diritto, senza necessità di un visto esterno di un’autorità giurisdizionale. L’eventuale “vidimazione” delle liste di carico ha natura meramente endoprocedimentale nel rapporto Ente-concessionario, e non condiziona la validità dell’atto verso il contribuente, essendo sufficiente la sottoscrizione del responsabile della società concessionaria.
Sul punto centrale della controversia, la Corte ha distinto nettamente tra validità ed esecutività dell’atto tributario: la sospensione amministrativa disposta in via di autotutela cautelare congela l’attuazione forzata della pretesa, ma non ne travolge la validità né impedisce il decorso degli effetti interruttivi della prescrizione, che continua a decorrere salvo espressa previsione normativa contraria. Il concessionario ha pertanto correttamente notificato l’ingiunzione al solo fine di interrompere il termine prescrizionale e il termine per l’emissione del titolo esecutivo, restando inibita ogni successiva attività cautelare o esecutiva fino alla definizione del merito. La Corte ha quindi rigettato l’appello.