Applicazione avanzo libero dopo la salvaguardia equilibri
Il principio contabile di competenza finanziaria applicato, di cui All. 4/2 Dlgs 118/2011 evidenzia al paragrafo 9.2.2.12:
La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell’approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari. Per mezzi ordinari si intendono tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare all’esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali. E’ pertanto possibile utilizzare l’avanzo libero per la salvaguardia degli equilibri senza avere massimizzato la pressione fiscale.
La quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessità, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti.;
Pertanto, l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell’ente.
Fermo restando che il bilancio di previsione deve essere approvato in equilibrio, senza utilizzare l’avanzo libero di cui alla lettera b), nel caso in cui il bilancio è approvato:
a) successivamente all’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente,
b) dopo o contestualmente alle scadenze previste dal regolamento e dalla legge per la verifica degli equilibri di bilancio
c) risulta in modo inequivocabile che non sia possibile approvare il bilancio in equilibrio, contestualmente alle procedure di approvazione del bilancio devono essere assunti i provvedimenti di cui all’articolo 50, comma 2, del D. Lgs. 118/2011 (per le regioni), e adottate le procedure dell’articolo 193 del TUEL di controllo a salvaguardia degli equilibri per gli enti locali. Pertanto, l’avanzo libero di cui alla lettera b), può essere utilizzato solo nell’ambito dei provvedimenti di cui all’articolo 50, comma 2, del D. Lgs. 118/2011 (per le regioni), e delle procedure dell’articolo 193 di controllo a salvaguardia degli equilibri (per gli enti locali).
Parziale deroga a tale principio arriva dalla Corte dei Conti Lombardia, con delibera n. 149/2024.