Applicazione avanzo libero per finanziare spese ricovero minori
Nonostante sia una spesa di fatto permanente e quindi non in linea con quanto disposto dall'art. 187 comma 2 Tuel che consente l'applicazione dell'avanzo libero solo per spese NON permanenti, ricordiamo, come già evidenziato in passato, che la Corte dei Conti Lombardia ha espresso una posizione di favore all'applicazione di avanzo libero per finanziare le spese per il ricovero in comunità di minori assegnati dal Tribunale al Comune. La Corte considera tali spese straordinarie.
Il Comune istante ha chiesto alla Sezione la possibilità di utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione al fine di far fronte alle spese di collocamento di alcuni minori presso comunità protette, oneri da qualificarsi – secondo la prospettazione accolta nel quesito – alla categoria delle spese correnti a carattere non permanente di cui all’art. 187, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000 (comma poi modificato da Legge 199/2025).
La richiesta di parere precisa che “la spesa è del tutto estranea alla disponibilità valutativa del Comune, il quale è tenuto a sopportarla comunque a fronte delle disposizioni dell’Autorità giudiziaria” sulla base di contingenze non prevedibili, e “che non è determinata la durata del collocamento dei minori in comunità”, non risultando prevedibile l’evoluzione del relativo percorso giudiziario o assistenziale, con conseguente esclusione dell’elemento della permanenza nel tempo della spesa stessa. All’istanza di parere risultano allegati un provvedimento giudiziario di collocamento di un minore presso una struttura comunitaria, oltre a una richiesta di altro comune di concorso ai relativi oneri, nonché una relazione dell’assistente sociale comunale concernente la situazione di altro minore collocato d’urgenza dal Comune presso una comunità di pronto intervento a seguito di segnalazione dei Carabinieri.
La Sezione lombarda, con delibera n. 155/2024, rileva che ai sensi dell’art. 187, comma 2, del TUEL, l’ente locale, nell’esercizio della propria autonomia, previa approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio finanziario, può destinare al finanziamento di spese correnti da mantenimento di minori presso strutture protette aventi carattere non permanente la quota non vincolata dell’avanzo di amministrazione definitivamente accertato, nel rispetto del tassativo ordine di priorità stabilito dalla legge.