Avanzo non vincolato di cui art. 187 c.3bis Tuel è solo quello libero
In merito alla corretta applicazione dell’art. 187 comma 3 bis TUEL che dispone: “L'avanzo di amministrazione NON VINCOLATO non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193”.
Che cosa significa NON VINCOLATO? Significa Libero, destinato investimenti, accantonato oppure solo libero?
La Corte dei Conti Marche, con delibera n. 89/2026 ha precisato che “il limite di cui all’art. 187, comma 3 bis, TUEL non osti all’utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione per il pagamento degli arretrati contrattuali a seguito del rinnovo dei contratti collettivi, dovendo il riferimento all’avanzo “non vincolato”, ivi contenuto, interpretarsi come riferito al solo avanzo “libero”, fermo restando il necessario rispetto degli ulteriori requisiti procedurali e sostanziali previsti dalla disciplina contabile in tema di utilizzo dell’avanzo. Resta altresì ferma, come è ovvio, la facoltà dell’ente, secondo la propria valutazione discrezionale, di finanziarie comunque il pagamento degli arretrati contrattuali facendo ricorso ad economie di spesa già conseguite”.