← Indietro

Applicazione avanzo vincolato per enti in disavanzo

Il principio contabile applicato di competenza finanziaria potenziata All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi ha recepito il comma 664 art. 1 Legge 199/2025 in merito all'applicazione avanzo vincolato di parte corrente per gli enti in disavanzo.

A decorrere dal 2026, in attuazione dell’articolo 1, comma 898-bis, della legge n. 145 del 2018, gli enti locali in disavanzo possono derogare ai limiti previsti per l’utilizzo del risultato di amministrazione dall'articolo 1, commi 897 e 898 della medesima legge n. 145 del 2018, applicando al bilancio in corso di gestione (N) le quote dell’avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell’esercizio precedente (N-1) se, a seguito dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente (N-1), verificano positivamente:

a) il recupero della quota di ripiano del disavanzo iscritta nelle previsioni definitive dell’esercizio N-1;

b) il rispetto dell’equilibrio di bilancio di parte corrente (O/2) dell’esercizio N-1, che evidenzia la formazione delle quote vincolate dell’avanzo di competenza di parte corrente alla fine del precedente esercizio (N-1);

Le quote vincolate dell’avanzo di competenza di parte corrente formatosi nel corso di un esercizio (N) sono costituite dalle entrate accertate e imputate a tale esercizio (N), non impegnate con imputazione al medesimo esercizio (N) e non accantonate nel fondo pluriennale vincolato iscritto nella spesa del medesimo esercizio (N), e sono rappresentate contabilmente nell’allegato a/2, colonna h/1, del rendiconto dell’esercizio (N).