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Applicazione avanzo vincolato per gli enti in disavanzo, come cambia il modello A2

La Legge 199/2025, legge di bilancio 2026, all''art. 1 comma 664. consente agli enti locali in disavanzo di applicare integralmente la quota di avanzo vincolato DI PARTE CORRENTE derivante dall'esercizio precedente, se dimostrano, con parere favorevole dell'Organo di revisione, di essere in regola con l'assorbimento previsto del disavanzo.

Di conseguenza è stato modificato dal Ministero Economia e Finanze nell'ultimo Decreto di modifica agli allegati Dlgs 118/2011 e smi il modello A2 relativo alle quote vincolate a rendiconto.


Richiamo normativo:

Legge 199/2025, art. 1 comma 664:

664. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 898 è inserito il seguente:

«898-bis. Gli enti locali, che hanno recuperato la quota di ripiano del disavanzo iscritta nelle previsioni definitive del bilancio di previsione, possono applicare all'esercizio in corso di gestione, dopo l'approvazione del rendiconto, l'avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell'esercizio precedente, in deroga ai limiti previsti dai commi 897 e 898. Il parere dei revisori dei conti sulla variazione al bilancio di previsione attesta il recupero del disavanzo in conformità al piano di rientro. Entro il 31 marzo 2026, ai sensi dell'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, sono aggiornati gli allegati al medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011, concernenti gli schemi di bilancio, per monitorare l'utilizzo dell'avanzo previsto dal presente comma».