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Articolazione del risultato di amministrazione in quote, attenzione a tempi e modalità di utilizzo

Il paragrafo 9.2.8 del principio contabile applicato All. 4/2 Dlgs 118/2011 evidenzia l'articolazione del risultato di amministrazione in quote accantonate, vincolate, destinate investimento, libere.

L'ente territoriale pone attenzione alle modalità di utilizzo di tali quote nel rispetto dei vincoli e delle specifiche destinazioni che li caratterizzano, e nel rispetto dei tempi:

.avanzo destinato investimenti si applica alla competenza dell'anno seguente dal 01 maggio al 30 novembre;

-avanzo libero si applica dal momento della salvaguardia equilibri al 30 novembre con le restrizioni di cui art. 187 comma 2 e comma 3 bis Tuel - compreso le criticità sui residui attivi rilevate dopo l'approvazione del rendiconto;

-l'avanzo vincolato e l'avanzo accantonato si applicano tutto l'anno, anche in forma presunta, ma con i limiti di cui art. 187 commi 3 ter; 3 quater : 3 quinquies; 3 sexies Tuel.


Il principio contabile rileva che il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati agli investimenti.

“Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell’entrata alla spesa. Per gli enti locali i vincoli derivanti dalla legge sono previsti sia dalle leggi statali che dalle leggi regionali. Per le regioni i vincoli sono previsti solo dalla legge statale. Nei casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore dell’ente, si è in presenza di vincoli derivanti da trasferimenti e non da legge;

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come “vincolate da trasferimenti” ancorché derivanti da entrate proprie dell’ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.”;

d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l’amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E’ possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l’ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell’esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi i debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell’anno in corso e nei due anni precedenti l’assenza dell’ equilibrio generale di bilancio). Le regioni possono attribuire il vincolo di destinazione in caso di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato. I vincoli attribuiti dalla regione con propria legge regionale sono considerati “vincoli formalmente attribuiti dalla regione e non “vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili”.

Per gli enti locali, il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).