Canone unico patrimoniale: legittima la scelta regolamentare di utilizzo dei parametri OMI per determinare il quantum dovuto
Diverse società del settore della ristorazione hanno impugnato la delibera di determinazione delle tariffe del Canone unico patrimoniale e, indirettamente, il regolamento comunale relativo, contestando l’uso dei parametri elaborati dall’Osservatorio Mercato Immobiliare (OMI), per la determinazione del canone. A parere dei ricorrenti tale scelta non era supportata da alcuna base normativa nel TUEL o nelle normative di riferimento in materia di concessione del suolo pubblico. In concreto il calcolo della tariffa era dato dalla tariffa base (annua o giornaliera) moltiplicata per il coefficiente corrispondente alla tipologia di occupazione, per il coefficiente OMI per i mq/ml di occupazione (e per i giorni di occupazione, se temporanea).
Il TAR Lazio, con sentenza n. 9290/2026, ha ritenuto la scelta pienamente legittima alla luce dell'art. 1, comma 824, della legge n. 160/2019, secondo cui, per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a), il canone è determinato in base a durata, superficie, tipologia, finalità e zona occupata del territorio comunale. Tale disposizione, ha chiarito il Collegio, legittima pienamente l'individuazione di un parametro di zonizzazione fondato sulle risultanze OMI, gestite dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 64, comma 3, del d.lgs. 300/1999, e dunque idonee a garantire attendibilità dei valori applicati e neutralità delle finalità regolatorie sottese.
Nel ripercorrere i fondamenti della potestà regolamentare comunale in materia di CUP (art. 52 del d.lgs. 446/1997), i giudici hanno ricordato che essa trova solida copertura negli artt. 97, 117, comma 2, lett. p), e 118, commi 1 e 2, della Costituzione, il cui combinato disposto esclude l'intervento del legislatore statale o regionale nell'ambito riservato ai Comuni. Valutando quindi il concreto esercizio di tale potestà, il TAR ha ritenuto adeguata la motivazione offerta dall'amministrazione capitolina, secondo cui «i valori OMI rappresentano porzioni del territorio uniformi per collocazione urbanistica che riflettono un comparto omogeneo del mercato immobiliare locale», in ragione dell'uniformità di apprezzamento delle condizioni economiche e socio-ambientali della zona (centralità, flussi turistici, presenza di servizi pubblici e privati, esercizi commerciali e terziario).
Il TAR ha infine respinto le ultime censure in merito alla sproporzione dell’imposizione, anche richiamando il recente pronunciamento delle SS.UU. della Cassazione 16 dicembre 2025 (dep. 1° maggio 2026), n. 12225 sulla natura tributaria del CUP. La riforma del CUP, ha osservato la corte, non si è posta solo l’obiettivo di garantire il gettito precedente ma altresì di consentirne l’eventuale incremento, senza vincoli di tetto massimo.