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Cariche elettive: non tassato in Italia il vitalizio del consigliere espatriato

La Risposta n. 114/2026 chiarisce che non è da assoggettare ad imposizione in Italia il vitalizio del consigliere regionale residente in uno stato estero.

L'art. 23 del TUIR elenca i redditi che, ai fini dell'imposizione ei confronti dei non residenti, si considerano prodotti nel territorio dello Stato italiano; tale elenco non comprende gli assegni vitalizi, percepiti in dipendenza della cessazione delle cariche elettive, di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 50 dello stesso TUIR, che costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. L'Agenzia ricorda che con la risoluzione n. 262/E del 26 ottobre 2009 è stato chiarito che il regime impositivo previsto per gli assegni vitalizi collegati ad una carica elettiva fa sì che gli stessi non si configurino, ai fini fiscali, come trattamenti pensionistici, bensì come una vera e propria indennità correlata alla cessazione della carica (in tal senso, cfr. Sentenza della Corte Costituzionale n. 289 del 13 luglio 1994).

Di conseguenza, gli assegni vitalizi erogati in dipendenza della cessazione delle cariche elettive, tra i quali gli assegni corrisposti a seguito della cessazione della carica di consigliere regionale, ricadono nell'ambito applicativo dell'articolo 50, comma 1, lettera g), del TUIR e, se percepiti da soggetti non residenti, non si considerano prodotti in Italia e, quindi, non devono essere assoggettati ad imposizione nel nostro Paese, indipendentemente dall'applicazione della normativa internazionale contenuta nelle vigenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni.