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Pensionato estero: addizionali comunque dovute in Italia

Nel caso in cui l'unico reddito di fonte italiana di un contribuente non residente sia costituito da una pensione, il Comune italiano in cui si considera prodotto tale reddito e, quindi, in cui il contribuente ha il domicilio fiscale, coincide con quello in cui è ubicata la sede legale dell'Istituto previdenziale erogante. È, quindi, a tale luogo che occorre fare riferimento per la determinazione degli enti locali a favore dei quali effettuare i versamenti e delle aliquote delle addizionali (art. 58, comma 2 DPR 600/1973; Risoluzione 21 settembre 2007, n. 261/E). Le addizionali devono essere riscosse dall'Istituto previdenziale, in qualità di sostituto d'imposta, con le modalità previste dall'articolo 23 del citato d.P.R. n. 600/1973.

In base alla normativa italiana, pertanto, il Contribuente, tenuto al versamento dell'IRPEF sulla propria pensione italiana, dovrà corrispondere anche le relative addizionali regionale e comunale, le quali saranno riscosse dall'INPS in qualità di sostituto d'imposta. Lo chiarisce la Risposta n. 106/2026 rigettando la richiesta di un pensionato italiano residente in Lussemburgo.

Non è neanche invocabile la Convenzione sulle doppie imposizioni con il Lussemburgo. Tali addizionali non sono incluse nella Convenzione e la potestà impositiva italiana sulle stesse non è determinata dalle disposizioni pattizie. L'INPS, quindi, è tenuto ad applicare le ritenute corrispondenti alle suddette addizionali non già in applicazione del Trattato internazionale, ma ai sensi della vigente normativa italiana.