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Compensi professionali agli eredi solo con partita IVA

Nella Risposta n. 118/2025 l’Agenzia delle entrate chiarisce che il compenso professionale corrisposto agli eredi mantiene la sua qualifica e deve quindi essere assoggettato ad IVA, senza che possa più procedersi ad auto-fatturazione come indicato dalla Risposta n. 52/2020 nel caso in cui, nel frattempo, la partita IVA sia stata cessata.

Come precisato nella Risoluzione n. 34/E/2019, gli eredi di un professionista deceduto non possono chiudere la partita IVA fino a quando non viene incassata l'ultima parcella, a meno che non anticipino la fatturazione delle prestazioni del defunto. Se il defunto non ha emesso la fattura, l'obbligo passa agli eredi, che devono fatturare in nome del defunto e non a proprio nome.

Se la partita IVA del professionista deceduto è stata chiusa anticipatamente, l'erede deve riaprirla per emettere la fattura e adempiere agli obblighi fiscali. Se l'erede non agisce, il cessionario/committente deve comunicare l'irregolarità all'Agenzia delle Entrate entro 90 giorni, utilizzando il codice TD29 (disponibile dal 1° aprile 2025, in applicazione della riforma del sistema sanzionatorio che ha inciso anche sull’art. 6 c. 8 del D.Lgs. n. 471/1997), per evitare sanzioni. In caso di inerzia dell'erede, l'Amministrazione finanziaria può recuperare l'imposta, le sanzioni e gli interessi.