← Indietro

Collegamento POS–RT: nessun obbligo per spettacoli ed attività esonerate dalla certificazione

Con la risposta n. 44/2026, l’Agenzia delle Entrate chiarisce l’applicazione dell’obbligo di collegamento tra POS e registratore telematico, introdotto dalla legge di Bilancio 2025 e in vigore dal 1° gennaio 2026. Il documento fornisce una distinzione degli obblighi a seconda della tipologia di servizi erogati (nel caso di specie da un operatore che gestisce servizi soggetti ad imposta di intrattenimento, ristorazione e giochi).

Per quanto riguarda l’attività di "bowling", per quanto qui interessa attività regolata tramite biglietteria automatizzata SIAE, al pari degli spettacoli, l’Agenzia conferma che non sussiste alcun obbligo di collegare il POS alla biglietteria, poiché i dati dei titoli di accesso vengono già trasmessi autonomamente al sistema SIAE e resi disponibili all’Amministrazione finanziaria. Rimane quindi escluso qualsiasi ulteriore adempimento legato al nuovo vincolo di integrazione tecnologica.

Analoga esclusione è prevista per sala giochi. Le prestazioni rese tramite apparecchi da intrattenimento (articolo 2, comma 1, del d.P.R. n. 696 del 1996 lettera g) rientrano tra le attività esonerate dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. L’Agenzia ribadisce che, per tali operazioni, non è richiesto né l’uso del registratore telematico né il censimento del POS nel cassetto fiscale.

Diverso il quadro per bar e ristorazione, attività soggette a certificazione dei corrispettivi ai sensi dell’articolo 22 del DPR 633/1972. Per questi settori l’obbligo di collegamento tra strumenti di pagamento elettronico e registratore telematico è pienamente operativo. Gli esercenti dovranno quindi registrare ogni dispositivo POS nell’area riservata dell’Agenzia e abbinarlo al registratore telematico seguendo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale del 31 ottobre 2025.

L’Agenzia precisa inoltre che l’uso di un unico POS per più attività è consentito, purché siano rispettati gli obblighi di collegamento per le sole attività che richiedono la certificazione dei corrispettivi. In fase di emissione del documento commerciale dovranno essere indicati correttamente la modalità di pagamento e l’importo. Per le attività non soggette all’obbligo, l’esercente può comunque scegliere di emettere un documento commerciale utilizzando il codice natura IVA N2.

Nessuna limitazione riguarda infine i POS portatili o basati su smartphone, come SumUp. Sebbene la legge di Bilancio non modifichi le tipologie di strumenti di pagamento elettronico, anche tali dispositivi devono essere censiti e, quando richiesto, associati al registratore telematico secondo le nuove regole.

La risposta dell’Agenzia, pur non direttamente connessa al panorama degli enti locali, fornisce chiarimenti e conferme utili anche per loro, esclusi dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi, anche telematica, ad eccezione delle farmacie. Il nuovo obbligo di integrazione POS–RT riguarda quindi esclusivamente le attività soggette alla memorizzazione elettronica dei corrispettivi, mentre restano escluse le attività il cui flusso informativo è già disciplinato da sistemi autonomi, come le attività spettacolistiche e di intrattenimento, o che sono oggetto di specifici esoneri normativi (come le operazioni degli enti locali ex art. 2 lettera qq) D.P.R. 696/1996).