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Conferimento ed incenerimento “inefficienti” di rifiuti: IVA al 22% in base al pagamento

Nella risposta alla consulenza giuridica n. 12/2025, l’Agenzia delle entrate definisce la decorrenza del nuovo regime IVA per conferimento rifiuti in discarica o incenerimento, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 49 della Legge di Bilancio 2025, a decorre dal 1° gennaio 2025, al n. 127­sexiesdecies) della Tabella A, Parte III del DPR 633/1972 (Decreto IVA).
In particolare, si prevede l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento per le "prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo (....) di rifiuti urbani e di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, commi 2 e 3, lettera g) del medesimo decreto legislativo, nonché prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione" "esclusi il conferimento in discarica e l'incenerimento senza recupero efficiente di energia, come definite dall'articolo 183, comma 1, lettere n), aa), bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", che per cui si applica l’IVA al 22%.

In assenza di disposizioni transitorie ad hoc, ossia norme che regolano il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina IVA, l’Agenzia delle entrate precisa che “occorre far riferimento all'articolo 6, commi 3 e 4 del Decreto IVA che, nel disciplinare il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi, prevedono che «Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo (...). Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento» (cfr. circolare n. 32/E del 5 novembre 2013, paragrafo n. 2 e circolare n. 45/E del 12 ottobre 2011, paragrafi nn. 2, 3 e 4, cui si rimanda)

Ne discende che le prestazioni di conferimento in discarica di rifiuti e di incenerimento senza recupero efficiente di energia sono soggette all'aliquota IVA ordinaria quando:

-in assenza di una fattura emessa entro il 31 dicembre 2024, il relativo corrispettivo è pagato in tutto o in parte a partire dal 1° gennaio 2025;

-in assenza di pagamenti entro il 31 dicembre 2024, di tutto o parte del corrispettivo, la relativa fattura è emessa a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Sono quindi validi con IVA al 10%:

-le fatture emesse entro il 31 dicembre 2024 con l'aliquota IVA del 10 per cento restano valide;

- pagamenti effettuati, entro la medesima data considerando applicabile l'aliquota IVA del 10 per cento e la cui fattura è stata emessa dopo il 1° gennaio 2025.