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Contabilizzazione FCDE svincolato

In materia di svincolo quota FCDE emerge dal punto 2 del paragrafo 13.7.1 All. 4/1 Dlgs 118/2011 che nella colonna b) vada inserita la quota di FCDE, svincolata nel risultato di amministrazione dell’esercizio precedente, applicata al bilancio dell’esercizio. Se ciò non fosse avvenuto, nella colonna b) non andrebbe indicata alcuna somma. Il principio spiega che in sede di predisposizione del rendiconto lo stralcio dei residui attivi e l’incasso dei residui attivi riduce già in modo consequenziale l’importo del FCDE (QUINDI NON SAREBBE NECESSARIO RIPORTARLI AL PUNTO B – E SE RIPORTATI ANDREBBERO POI COMPENSATI CON UNA SCRITTURA DI PARI IMPORTO IN COLONNA D)).

IN PASSATO, ABBIAMO RITENUTO CORRETTO ALIMENTARE LA COLONNA B CON IL MINORE FCDE DERIVANTE DA RESIDUI STRALCIATI E INCASSATI, MA CI SIAMO RESI CONTO CHE È INVECE PIÙ TRASPARENTE ALIMENTARE SOLO LE COLONNE C) E D) IN BASE AL SALDO TRA (A+B) – (E) DEL MODELLO A1 ALLEGATO AL RENDICONTO.


In particolare:

Art. 187 comma 2 lettera e) secondo periodo TUEL:

Resta salva la facoltà di impiegare l’eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”, in occasione dell’approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell’ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.


Paragrafo 3.3 All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi:

L’eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”, sulla base della determinazione dell’ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, può essere destinata alla copertura dello stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.


Paragrafo 13.7.1 All. 4/1 Dlgs 118/2011 e smi:

Una particolare attenzione deve essere dedicata alla compilazione dei capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), da effettuare tassativamente secondo le seguenti modalità:

1) i primi importi da inserire sono quelli riguardanti le voci delle colonne indicate con le lettere a) ed e), nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote del FCDE accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili;

2) dopo le lettere a) e e) inserire l’importo della lettera b), nella quale deve essere indicata la quota del FCDE del risultato di amministrazione che è stata applicata al bilancio dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce. L’utilizzo del FCDE non richiede l’applicazione al bilancio nella voce “Utilizzo del risultato di amministrazione”, in quanto l’utilizzo di tale fondo è registrato in sede di predisposizione del rendiconto riducendo l’importo del FCDE nel risultato di amministrazione in considerazione dei residui attivi cancellati o riscossi nel corso dell’esercizio. Gli enti che iscrivono il fondo crediti in entrata del bilancio per poi riaccantonarlo obbligatoriamente (per lo stesso importo incrementato del nuovo accantonamento previsto in relazione alle entrate che si prevede di accertare), valorizzano l’importo del FCDE applicato al bilancio nella colonna di cui alla lettera b) con il segno (-);

3) se l'importo indicato nella colonna della lettera (e) è minore della somma algebrica degli importi indicati nelle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d);

4) se l'importo nella colonna della lettera (e) è maggiore della somma algebrica degli importi indicati nelle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella lettera (d) con il segno (+).


Vediamo come potrebbe essere considerata la quota di FCDE liberatasi nell’anno di competenza (
nell’esempio il 2023) per effetto dello stralcio di residui attivi e dell’incasso degli stessi. Stesso ragionamento per l’anno seguente (nell’esempio il 2024): la quota di FCDE liberatasi, in che misura potrà essere applicata al bilancio in conto competenza e come si rappresenta nel modello A1.