Conto agenti contabili irregolare se non presenta gli estremi della riscossione
La Corte Conti Abruzzo, Sezione giurisdizionale, con Sentenza n. 92/2025, ha rilevato l’invalidità di conto giudiziali agenti contabili privi degli estremi della riscossione.
Nel conto in esame il Collegio rileva che difetta ogni indicazione relativa alla gli estremi delle ricevute di riscossione, come pure quelli delle quietanze di versamento in Tesoreria con i relativi importi, così come prevede in via generale l'art. 616 RD n. 827/1924, recante il regolamento di contabilità generale dello Stato (applicabile agli enti locali ex art. 93 del TUEL) e l'art. 116 del reg. di contabilità del Comune di Giulianova (TE).
Secondo la giurisprudenza (cfr. C. Conti Sez. I n. 14/1985), ancorché redatto su modello irrituale in relazione all'art. 620RD n. 827/1924, il conto che contiene comunque gli elementi richiesti dall'art. 616 del suddetto RD (scarico, resti, introiti, esito, rimanenze) risponde alle finalità cui è preordinato e può essere qualificato conto giudiziale con la conseguenza che, in seguito alla sua presentazione, viene incardinato il relativo giudizio innanzi alla Corte dei conti.
Nella specie, al contrario, la mancanza dell'elemento essenziale degli estremi delle ricevute di riscossione e delle quietanze di versamento in Tesoreria con i relativi importi non consente la qualifica dell'atto in esame quale rendiconto, né, a maggior ragione, quale conto giudiziale in grado di incardinare il relativo giudizio avanti la Corte.
A parere del Collegio non è quindi ammissibile, mancandone uno degli elementi essenziali, un giudizio di conto su conto atto, erroneamente qualificato “conto giudiziale”.
Ciò premesso, in considerazione di quanto osservato, il Collegio ritiene in via preliminare di non poter dichiarare ammissibile il giudizio in esame, in quanto il conto è stato presentato in difformità del modello 21 previsto dal dprn 194/1996. Il Collegio, nel prendere atto del deposito del nuovo conto da parte dell'agente contabile, ritiene che lo stesso, tuttavia, debba essere depositato secondo le modalità operative della Sezione Giurisdizionale della Regione Abruzzo (applicativo Giudico).
Da ciò consegue la necessità di un nuovo deposito del conto.