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Contradditorio preventivo non vale per il passato

La Corte di Cassazione, con pronuncia n. 3885 del 12/2/2024 ha affermato che il contraddittorio preventivo endo-procedimentale di cui Dlgs 219/2023 si applica a decorrere dall’entrata in vigore dello stesso decreto legislativo e non per i contenziosi sorti retroattivamente.