Contributi a rendicontazione, l'entrata diventa esigibile con l'invio della rendicontazione, non con l'esigibilità della correlata spesa
La Corte dei Conti Lombardia, con delibera n. 248/2026 ha considerato l’imputazione dei contributi a rendicontazione. In particolare, con riguardo ai contributi a rendicontazione accertati e conservati tra i residui attivi, la Sezione prende atto della ricognizione trasmessa dall’Ente, dalla quale emerge, per ciascun finanziamento, l’indicazione dell’intervento finanziato, dell’importo accertato, delle somme riscosse, del residuo al 31 dicembre 2025, dell’anno di realizzazione dell’opera, dell’anno di rendicontazione effettuata o prevista e dell’eventuale correlazione con il fondo pluriennale vincolato.
Dall’esame del prospetto allegato alla risposta istruttoria emergono, tuttavia, profili di non corretta imputazione contabile di talune entrate a rendicontazione rispetto all’esercizio di effettiva esigibilità. In particolare, risultano conservati a residuo attivo contributi per i quali la rendicontazione al soggetto finanziatore è prevista in esercizi successivi rispetto a quello di accertamento.
La circostanza che tali poste risultino imputate ad esercizi anteriori rispetto a quello in cui, secondo lo stesso prospetto dell’Ente, è prevista la rendicontazione — e, dunque, la concreta esigibilità della relativa entrata — evidenzia una criticità nella corretta applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui al d.lgs. n. 118/2011 e all’allegato 4/2. Per i contributi a rendicontazione, infatti, l’imputazione dell’entrata deve essere coerente con l’esercizio nel quale matura il diritto alla riscossione, avuto riguardo alle condizioni previste dall’atto di finanziamento e alle modalità di rendicontazione della spesa sostenuta.
La Sezione richiama, pertanto, l’Ente a una puntuale verifica, in sede di riaccertamento ordinario dei residui e di gestione del bilancio, della corretta imputazione dei contributi a rendicontazione all’esercizio di effettiva esigibilità, procedendo, ove necessario, alla reimputazione delle entrate e delle correlate spese, nonché alla corretta costituzione del fondo pluriennale vincolato e alla corretta contabilizzazione di eventuali residui passivi collegati, al fine di adempiere a quanto prescritto dal principio contabile e assicurare la veridicità del risultato di amministrazione, la corretta rappresentazione dei residui attivi e la piena coerenza tra cronoprogramma degli interventi, rendicontazione e riscossione delle risorse.
Sul punto ci si pone una domanda: quando l'entrata diventa esigibile in contabilità finanziaria? Dall'esame della Corte dei Conti emerge la conclusione che non è l'esigibilità della spesa correlata al finanziamento da rendicontare che consente di considerare esigibile l'entrata vincolata correlata, giuridicamente perfezionata. CONTA LA RENDICONTAZIONE ALL'ENTE EROGANTE.
Chiarito questo aspetto, si considera rilevante la rendicontazione trasmessa dall’ente beneficiario oppure la rendicontazione accettata dall’ente erogante? La risposte arriva, idnirettamente, dall’Accrual (che pure si occupa della sola contabilità economico patrimoniale).
Mentre negli esempi (linee guida) ITAS 9 e ITAS 18 è considerato rilevante per l'imputazione a conto economico il momento dell’accettazione della rendicontazione da parte dell’ente erogante, nelle recenti FAQ Accrual il Ministero Economia e Finanze, resosi conti delle enormi difficoltà che ne sarebbero conseguite in termini di equilibri economici (già faticosi) e anche in termini di equilibri finanziari, ha cambiato orientamento, focalizzandosi sull’invio della rendicontazione da parte dell’ente beneficiario.
Pur essendo la riforma Accrual dedicata unicamente alla contabilità economico patrimoniale, ne consegue in contabilità finanziaria che il momento in cui l’entrata, giuridicamente perfezionata, diventa esigibile è l’invio della rendicontazione da parte dell’ente beneficiario. Se poi l'ente erogante non accetta la rendicontazione, contestandola, allora l'ente beneficiario dovrà effettuare un'operazione di rettifica, sia in COFI, sia in COGE (COEP).
Si legge nella FAQ Accrual n°38 CONTABILIZZAZIONE DEI FONDI PNRR del 10 luglio 2026:
(DOMANDA) Si chiede di chiarire quale sia la corretta modalità di contabilizzazione dei fondi PNRR, con particolare riferimento ai criteri di rilevazione e imputazione contabile previsti dagli ITAS.
(RISPOSTA) La contabilizzazione dei fondi PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) nel sistema accrual (ITAS) segue la disciplina dei trasferimenti a rendicontazione, inquadrati come operazioni non di scambio soggette a specifiche "condizioni".
La modalità di funzionamento del PNRR (erogazione di risorse subordinata al raggiungimento di milestone e target o all'effettivo impiego delle somme) ricade pienamente nella fattispecie prevista dall'ITAS 9 (per il ricevente) e dall'ITAS 18 (per l'erogatore).
I fondi PNRR sono considerati trasferimenti a rendicontazione vincolati sottoposti a condizione, poiché l'amministrazione ha l'obbligo di restituire le somme qualora non vengano impiegate per la finalità statuita o non vengano raggiunti gli obiettivi prefissati.
-Rilevazione iniziale: Al momento della ricezione delle risorse (o del sorgere del diritto a riceverle), l'amministrazione rileva un'attività (es. Disponibilità liquide o Crediti) e, in contropartita, una passività di pari importo (es. Debiti per trasferimenti attivi ricevuti). In questa fase non si rileva alcun provento nel Conto Economico.
-Imputazione Provento a Conto Economico: Quando l'amministrazione sottomette all’ente finanziatore la rendicontazione periodica prevista dall’atto di assegnazione delle risorse del progetto PNRR, la passività iniziale viene ridotta e si iscrive nel Conto Economico un provento da trasferimenti per un importo pari alla quota per cui la condizione è soddisfatta. Infatti, un aspetto fondamentale introdotto dalle versioni aggiornate degli ITAS 9 (par. 31) e ITAS 18 (par. 24) è la previsione che per imputare il provento a bilancio non è necessario attendere l'esito della verifica formale della rendicontazione (ad esempio, il controllo della Commissione Europea o del Ministero titolare). Se il beneficiario ha già impiegato le risorse per l'adempimento della condizione (ha effettuato la prestazione o realizzato l'intervento), e ha correttamente sottomesso la rendicontazione periodica, deve procedere alla rilevazione economica di competenza anche "nelle more della relativa eventuale formale verifica".
Delfino & Partners affianca gli enti pubblici da oltre 30 anni nella contabilità integrata finanziaria - economico patrimoniale - analitica economica. Per un confronto operativo scrivere a: info@gruppodelfino.it