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Convocazione del consiglio ex art. 39 TUEL: il presidente non può sindacarne l’oggetto

Con parere n. 9752/2026, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha ribadito che “al presidente del consiglio comunale spetta soltanto la verifica formale che la richiesta provenga dal prescritto numero di soggetti legittimati, mentre non può sindacarne l’oggetto”.

Il caso di specie riguardava una richiesta sottoscritta da un quinto dei consiglieri, di convocazione del consiglio comunale per la "discussione ed eventuale revoca dell'incarico del Presidente del Consiglio Comunale" ai sensi dell’art. 39, co. 2, del d.lgs. n.267/2000.

In tal ipotesi, secondo il Ministero, a prescindere dalla natura dell’istanza (mozione o mera richiesta di discussione), il presidente del consiglio comunale non può sindacarne il contenuto ma deve limitarsi alla verifica del requisito soggettivo. Ciò in quanto “spetta allo stesso consiglio nella sua totalità la verifica circa la legalità della convocazione e l'ammissibilità delle questioni da trattare, salvo che non si tratti di oggetto che, in quanto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell'assemblea in nessun caso potrebbe essere posto all'ordine del giorno