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Costi di gestione palestre in concessione

La Corte Conti Lombardia, con delibera n. 215/2026, ha affrontato quesito in materia di gestione palestre.

Il Comune istante, dopo aver illustrato le attuali modalità di gestione palestre scolastiche in utilizzi extrascolastici, chiede di sapere se:

1) è corretto interpretare il comma 4-bis dell’art. 96 del D.Lgs. 297/94, introdotto dalla L. 53/26, nel senso che gli obblighi di pulizia a carico del Concessionario possano intendersi assolti mediante il pagamento del canone concessorio stabilito dal Comune, provento che, seppur insufficiente a coprire l’intero costo di pulizia, il Comune stesso utilizzerà per pagare la ditta che effettua le pulizie?

2) è corretto interpretare il comma 4-bis cit. nel senso che il divieto di introdurre nuove o maggiori spese consenta comunque di proseguire con la spesa storica sin qui sostenuta dal Comune per le finalità di promozione e diffusione delle pratiche motorie e sportive per tutti i cittadini?

La Sezione ha risposto che “gli obblighi di gestione, cura e pulizia degli impianti sportivi scolastici e delle relative attrezzature, posti a carico delle società e delle associazioni sportive dall’art. 96, comma 4-bis, del d.lgs. n. 297/1994, per gli utilizzi al di fuori dell'orario di svolgimento del servizio scolastico, possono essere assolti per equivalente economico, mediante corresponsione al Comune concedente che provveda alla relativa manutenzione, pulizia e al pagamento delle utenze, di un canone/corrispettivo determinato sulla base di tariffe orarie. La concessione dell’utilizzo delle palestre in orario extrascolastico sulla base di tariffe agevolate deve essere sorretta da adeguata motivazione delle ragioni di interesse pubblico perseguite, nel rispetto dei canoni di buon andamento e parità di trattamento, fermo restando il limite della spesa storica destinata alla diffusione delle pratiche motorie e sportive sostenuta alla data di entrata in vigore della L. 7 aprile 2026, n. 53”.