Delega al Governo per la sperimentazione del bilancio di cassa e per adeguamento TUEL e 118. C'è anche la delega ACCRUAL
L’art. 39 dello schema di riforma della contabilità pubblica prevede Delega al Governo per la sperimentazione del bilancio di cassa e per l’adeguamento dei decreti legislativi n. 267 del 2000 e n.118 del 2011. In particolare:
1.Ai fini dell’adozione del bilancio di cassa, ferme rimanendo le disposizioni di cui all’articolo 36, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla fine della sperimentazione di cui al comma 2, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) affiancamento, a fini conoscitivi, al bilancio di cassa di un corrispondente prospetto redatto in termini di competenza;
b) adozione di sistemi contabili di rilevazione, anche pluriennale, che assicurino la disponibilità dei dati relativi alle posizioni debitorie e creditorie dello Stato anche al fine della compilazione di uno specifico elenco di impegni;
c) rilevazione delle informazioni necessarie al raccordo dei dati di bilancio con i criteri previsti per la redazione del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche secondo i criteri adottati in ambito eurounitario;
d) previsione di un sistema di controlli preventivi sulla legittimità contabile e amministrativa nella fase di esecuzione della spesa;
e) adeguamento della disciplina prevista dalla presente legge, dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e dal regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
f) definizione dei limiti all'assunzione di obbligazioni in relazione all'autorizzazione di cassa isponibile;
g) rafforzamento della classificazione funzionale della spesa.
2.Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2029, uno o più decreti legislativi per adeguare il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ai principi e alle disposizioni della presente legge, nonché per consentire l’adozione da parte degli enti territoriali e dei loro enti strumentali del sistema unico di contabilità economico-patrimoniale basato sul principio accrual definito in attuazione della Riforma 1.15 del PNRR, dal 1° gennaio 2030.
3.I decreti di cui al comma 2 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) modifica dei decreti legislativi n. 267 del 2000 e n. 118 del 2011 per consentire l’adozione del Quadro concettuale, degli ITAS e del piano dei conti definiti in attuazione della Riforma 1.15 del PNRR, tenendo conto delle specificità degli enti territoriali e dei loro enti strumentali e dei risultati della sperimentazione di cui al comma 3, e avviare un percorso diretto al recepimento integrale della Riforma Accrual;
b) adeguamento della disciplina della copertura delle leggi regionali e delle relative relazioni tecniche alle disposizioni della presente legge, con particolare riferimento al superamento del ricorso alla modalità di copertura attraverso il rinvio alla legge di bilancio e tenendo conto delle specificità delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
c) revisione della definizione di enti strumentali di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011, per coordinarla con la disciplina degli enti vigilati dallo Stato;
d) aggiornamento della disciplina della Commissione Arconet, anche ai fini dell’adeguamento degli allegati n. 1 e da n. 4 al 17 al decreto legislativo n. 118 del 2011.
4.Gli schemi dei decreti di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere, comunque, adottati.
Qualora il termine per l'espressione dei pareri scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio delle deleghe o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla nuova trasmissione, i decreti possono essere, comunque, adottati dal Governo.
5.Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 possono essere adottate disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con le medesime modalità previsti dal presente articolo.
6.Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato avvia apposite sperimentazioni della durata massima di due esercizi finanziari a decorrere dall’anno 2028. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Commissioni parlamentari competenti per materia e alla Corte dei conti un rapporto sulle attività di sperimentazione.