Dichiarazione IMU e beni merce
Con Sentenza n. 2657 del 06/02/2026 la Corte di Cassazione, in materia di esenzione dal pagamento dell’IMU per gli immobili cd. beni merce, ha ribadito che l'art. 1, comma 769, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, vigente dall'anno di imposta 2020, prevede il riconoscimento del beneficio in esame previo assolvimento di un obbligo dichiarativo entro un determinato termine, che deve considerarsi perentorio anche in assenza di un’espressa indicazione della norma in tal senso, in ragione dello scopo perseguito e della funzione assolta.
Infatti, i giudici sottolineano che ai fini del godimento dell’agevolazione prevista per i cd. Beni merce (d.l. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5-bis, conv. in l. 28 ottobre 2013, n. 124), la prescritta dichiarazione rivestiva natura costitutiva trattandosi «di un preciso e specifico onere formale, espressamente previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il Comune sia a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l'esenzione dal pagamento dell'imposta.
Ricordiamo che nel caso in cui il Comune sia a conoscenza dell’origine dell’edificazione delle unità immobiliari, che abbia dunque rilasciato il permesso a costruire e che ne abbia semplicemente conoscenza, non esula il soggetto passivo IMU a presentare la dichiarazione IMU.