IMU: abitazione principale e categoria catastale
Con Ordinanza n. 34029 del 24/12/2025, la Corte di Cassazione ha confermato che in tema di esenzione IMU, il riconoscimento del beneficio fiscale previsto per l'abitazione principale esige la corrispondente oggettiva classificazione catastale, per cui, se l'immobile è iscritto come uso studio con attribuzione della relativa categoria (A/10), è soggetto all'imposta anche se di fatto utilizzato come abitazione, essendo onere del contribuente che chiede l'esenzione dall'imposta impugnare l'atto di classamento per la diversa destinazione (Cass. 08/04/2024,n. 9364 (Rv. 670806 - 01)).
Nella controversia esaminata, nel primo grado di giudizio la Corte di Giustizia tributaria aveva riconosciuto che il contribuente risiedeva e dimorava nell’unico immobile di sua proprietà, anche se accatastato in categoria A/10 e che, a suo avviso, erano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa vigente per beneficiare dell’esenzione IMU.
L'Ente impositore, impugnando tale sentenza, sottolineava che "l’esenzione è riservata solo agli immobili accatastati come abitazioni, con esclusione delle categorie A/1, A/8 e A/9, e quindi non può essere estesa a immobili non abitativi come gli A/10. Ribadisce, in proposito, che le agevolazioni fiscali devono essere interpretate restrittivamente e che, nel caso in esame, il contribuente avrebbe dovuto prima regolarizzare la categoria catastale dell’immobile per poter usufruire del beneficio".