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E' improcedibile il conto giudiziale non parificato

La Corte Conti Veneto sezione giurisdizionale, con Sentenza n. 67/2026, ha confermato che se il conto giudiziale non è corredato della prescritta parificazione, le conseguenze sono la improcedibilità del giudizio di conto, in linea con l’orientamento giurisprudenziale prevalente (cfr., ex multis, recentemente, Sez. Campania n. 328/2025, Sez. Basilicata n. 53/2025).

Anche le Sezioni Riunite della Corte dei Conti hanno ribadito l’imprescindibilità della parificazione per il deposito del conto e per il suo esame giudiziale: “Conseguentemente, tutti i conti giudiziali, “presentati” dagli agenti contabili alle amministrazioni di appartenenza, devono essere “parificati”, “vistati” e “approvati” dai competenti organi di ciascun ente e solo all’esito di detti adempimenti depositati presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti territorialmente competente” (SS.RR. n. n. 4/2020/CONS).