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Esenzione IMU per gli Enti Non Commerciali nell’ambito di sanità e assistenza

I commi 853, 854, 855 e 856 della dell’articolo 1 della Legge del 30.12.2025 n. 199, pur configurati come interpretazione autentica, introducono di fatto nuovi criteri per l’esenzione IMU applicabile alle attività sanitarie e didattiche.

Per le attività sanitarie, la non commercialità è riconosciuta quando la struttura è accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale e le prestazioni sono gratuite o soggette ai contributi previsti dalla legge.
Se non accreditata, l’esenzione spetta solo se le attività sono gratuite o svolte con corrispettivi simbolici, comunque non superiori alla metà dei prezzi medi praticati da operatori concorrenti nel medesimo territorio.

Gli enti non commerciali accreditati o convenzionati mantengono l’esenzione IMU anche se è prevista una partecipazione alla spesa da parte degli utenti, e la categoria catastale dell’immobile non incide sull’applicazione dell’agevolazione.

Per le attività didattiche, svolte in immobili utilizzati da enti pubblici e privati non societari, trust non commerciali e organismi di investimento collettivo, la non commercialità è riconosciuta quando il corrispettivo medio è inferiore al Costo medio per studente (CMS) pubblicato annualmente dai ministeri competenti.

Le nuove disposizioni non danno luogo a rimborsi di IMU già versata, confermando l’effetto innovativo della disciplina.
È prevedibile che tali modifiche comportino riduzioni del gettito IMU e possibili contenziosi, data la distanza dai criteri europei e dalla normativa nazionale che aveva adeguato le esenzioni agli orientamenti UE in materia di aiuti di Stato.