Esenzione IMU per le attività sportive ai fini non commerciali
L’art. 6-bis del DL 84/2025 appena approvato in via definitiva dal Senato dispone in materia di esenzione IMU per gli immobili destinati allo svolgimento di attività sportive a fini non commerciali
Come rileva il Servizio studi del Senato, la nuova normati disciplina le modalità con cui i comuni determinano e rendono pubblici i corrispettivi medi delle attività sportive svolte in modo concorrenziale nell’ambito territoriale di riferimento, per le analoghe attività sportive nel medesimo ambito territoriale, in attuazione dell’articolo 4, comma 6, del regolamento adottato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 200 del 2012.
Ai sensi del citato regolamento, lo svolgimento delle attività sportive si intende effettuato con modalità non commerciali se:
-non è previsto corrispettivo oppure;
-dietro versamento di un contributo simbolico, con il limite della metà dei corrispettivi medi per analoghe attività sportive svolte con modalità concorrenziali nel medesimo ambito territoriale, anche tenendo conto dell’assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.
I corrispettivi medi sono individuati dai comuni annualmente, dopo aver sentito le rappresentanze sportive locali, e sono pubblicati sul sito istituzionale dell’ente locale.
La disposizione, inoltre, definisce l’ambito territoriale, a cui riferire la comparazione dei prezzi. In linea generale si intende il singolo comune, ma, in caso di mancanza di strutture di riferimento, detto ambito si può estendere fino a quello regionale.
Il comma 2 detta una disciplina transitoria da applicarsi in attesa dell’individuazione dei corrispettivi medi da parte degli enti locali. Nelle more, infatti, l’esenzione si applica per tutte le associazioni sportive.
TESTO normativo art. 6 bis DL 84/2025 - Disposizioni in materia di esenzione dall'imposta municipale propria per lo svolgimento di attività sportive
1.Ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'applicazione delle disposizioni riferite allo svolgimento delle attività sportive di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, i comuni individuano, sentite le rappresentanze sportive locali, i corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale per verificare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 6, del medesimo regolamento n. 200 del 2012. I corrispettivi medi di cui al primo periodo del presente comma sono individuati annualmente e sono pubblicati da ciascun comune nel proprio sito internet istituzionale. Per ambito territoriale si intende quello comunale e, nel caso in cui non esistano strutture di riferimento all'interno del singolo comune, detto ambito può essere esteso fino a quello regionale.
2.Nelle more dell'attuazione delle disposizioni del comma 1, ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le associazioni sportive dilettantistiche e per le società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rileva la sola iscrizione nel registro nazionale delle attività sportive di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, a valere dall'anno di iscrizione nel predetto registro.