Espropri: no alla trascrizione del diritto d’uso al concessionario, si all’annotazione
La Risoluzione n. 65/E del 10 novembre 2025 chiarisce il regime pubblicitario applicabile ai provvedimenti di esproprio per pubblica utilità, con particolare riferimento alla realizzazione di infrastrutture stradali e alla posizione giuridica del concessionario/gestore. In particolare, l’amministrazione esclude che, oltre alla trascrizione del decreto di esproprio a favore del Demanio dello Stato per il diritto di proprietà, sia possibile trascrivere nei registri immobiliari anche il “diritto di uso” spettante al concessionario (es. ANAS S.p.A.) in forza del rapporto concessorio.
La trascrizione nei registri immobiliari è riservata ai diritti reali elencati in modo tassativo dall’art. 2643 c.c.. Il rapporto concessorio non integra un diritto reale, ma una posizione giuridica di natura obbligatoria. La trascrizione del decreto di esproprio ha funzione di pubblicità-notizia e non di opponibilità ai terzi, trattandosi di acquisto a titolo originario. Pertanto, non è ammessa la trascrizione del “uso del concessionario” nei registri immobiliari.
Diversamente, la Risoluzione conferma la possibilità di dare evidenza catastale alla posizione del concessionario/gestore mediante annotamenti nelle intestazioni catastali, in conformità alle disposizioni del Regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni (R.D. 8 dicembre 1938, n. 2153) ed alle istruzioni ministeriali (DM 20 gennaio 1936 e DM 10 marzo 1949). L’annotamento consente di rappresentare il “uso” del concessionario per finalità fiscali e gestionali, senza incidere sulla titolarità del diritto di proprietà.
Le Direzioni regionali sono chiamate a vigilare sull’applicazione uniforme delle istruzioni