FCDE accelerato, il progetto di riscossione non è vincolante per la dimostrazione dei maggiori incassi
La legge di bilancio 2026, all'art. 1 comma 659, consente il calcolo del FCDE - fondo crediti dubbia esigibilità sulla base di un solo anno a condizione che l'ente locale abbia dimostrato un miglioramento della capacità di riscossione rispetto alla media del triennio precedente, compreso l'esercizio cui il rendiconto si riferisce, e la formale attivazione di un progetto, almeno triennale, diretto a rendere strutturale il miglioramento accertato.
In riferimento al progetto, nonostante la norma disponga "a seguito della formale attivazione di un progetto" si ritiene che il progetto non sia da dimostrare come condizione con la quale motivare l'aumento della capacità di riscossione, anche perchè se così fosse sarebbe impossibile motivare in assestamento 2026 il miglioramento della capacità riscossione 2025 rispetto alla media 2023-2025 o della capacità di riscossione 2024 rispetto alla media 2022-2024 in caso di metodo FCDE n+1 con arretramento del periodo di un anno. E' importante però che l'ente dimostri, tramite tale progetto, uno sforzo organizzativo per rendere strutturale, e non episodico, tale aumento della capacità di riscossione.
1) nel paragrafo 3.3 il seguente periodo “In sede di assestamento del bilancio di previsione 2026- 2028, e di approvazione dei bilanci di previsione 2027-2029, 2028-2030 e 2029-2031, le città metropolitane, le province, i comuni e le unioni di comuni che accertano un’accelerazione della propria capacità di riscossione, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità secondo le modalità di cui al paragrafo 3.3-bis, e non possono adottare la facoltà di cui al precedente periodo”.
2) il seguente paragrafo
3.3-bis In attuazione dell’articolo 1, comma X, della legge n. X del 2025, le città metropolitane, le province, i comuni e le unioni di comuni hanno la facoltà di calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di previsione facendo riferimento solo ai risultati dell’esercizio in cui:
- in sede di approvazione del rendiconto è stato accertato un miglioramento della capacità di riscossione di una o più entrate rispetto alla media del triennio precedente, compreso l’esercizio cui il miglioramento si riferisce;
- è stato formalmente attivato un progetto, almeno triennale, di accelerazione della propria capacità di riscossione diretto a rendere strutturale il miglioramento accertato in sede di rendiconto.
La prima applicazione di tale modalità di determinazione degli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità, cd. metodo accelerato di riduzione del FCDE, è consentita solo in sede di assestamento del bilancio di previsione 2026-2028, o di approvazione dei bilanci di previsione 2027-2029, 2028-2030 e 2029-2031. È esclusa la possibilità di prima applicazione del metodo accelerato in occasione dell’assestamento dei bilanci successivi a quello del bilancio di previsione 2026-2028.
Negli esercizi successivi a quello di prima applicazione del metodo accelerato, gli enti determinano il fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di previsione facendo riferimento ai risultati formalmente accertati negli esercizi precedenti, a decorrere dal primo esercizio in cui il processo di accelerazione della capacità di riscossione è stato accertato, fino all’applicazione del metodo ordinario di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, con riferimento ai risultati dei cinque esercizi precedenti.
A decorrere dal terzo esercizio di applicazione del metodo accelerato, se i risultati formalmente accertati non confermano il miglioramento della capacità di riscossione rispetto alla media del triennio precedente, compreso l’esercizio cui il rendiconto si riferisce, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato con il metodo ordinario a decorrere dal bilancio di previsione in corso di gestione. Il fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di previsione in corso gestione è rideterminato in occasione dell’assestamento.
Ai fini dell’applicazione del metodo accelerato di riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità, il miglioramento della capacità di riscossione a seguito dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio X, è verificato con riferimento:
a) alla capacità di riscossione dell’esercizio X rispetto alla media del triennio X-2, X-1 e X, per gli enti che calcolano il FCDE sulla base della media delle capacità di riscossione determinata con il seguente rapporto:
incassi di competenza esercizio X /Accertamenti esercizio X.
b) alla capacità di riscossione dell’esercizio X-1 rispetto alla media del triennio X-3, X-2 e X-1, per gli enti che calcolano il FCDE sulla base della media delle capacità di riscossione determinata con il seguente rapporto:
incassi di competenza es. X-1 + incassi esercizio X in c/residui X-1 Accertamenti esercizio X-1
Esempio A) di prima applicazione del metodo accelerato di riduzione del FCDE in sede di approvazione del bilancio di previsione 2027-2029 da parte degli enti che, a seguito dell’approvazione del rendiconto 2025, hanno verificato positivamente le due seguenti condizioni:
- il miglioramento della capacità di riscossione 2025 di una o più entrate rispetto alla media del triennio 2023-2025 o, se calcolano il FCDE considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell’anno successivo in conto residui dell’anno precedente, il miglioramento della capacità di riscossione 2024 di una o più entrate rispetto alla media del triennio 2022-2024;
- la formale attivazione di un progetto almeno triennale di accelerazione della propria capacità di riscossione diretto a rendere strutturale il miglioramento accertato a seguito dell’approvazione del rendiconto 2025;
a) in sede di approvazione del bilancio di previsione 2027-2029, con riferimento alle entrate che hanno registrato il miglioramento della capacità di riscossione verificato sulla base dei dati del rendiconto 2025, la percentuale dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità da iscrivere nel bilancio è pari al complemento a 100 della capacità di riscossione 2025 rappresentata dal seguente rapporto (espresso in percentuale):
Incassi di competenza esercizio 2025 / Accertamenti esercizio 2025
Per gli enti che calcolano il fondo crediti di dubbia esigibilità considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell’anno successivo in conto residui dell’anno precedente, la percentuale dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità da iscrivere nel bilancio è pari al complemento a 100 della capacità di riscossione 2024, rappresentata dal seguente rapporto (espresso in percentuale):
incassi di competenza 2024 + incassi 2025 in c/residui 2024 Accertamenti 2024
b) in sede di approvazione del bilancio di previsione 2028-2030, con riferimento alle entrate che hanno registrato il miglioramento della capacità di riscossione verificato sulla base dei dati del rendiconto 2025, la percentuale di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità da iscrivere nel bilancio, indipendentemente dal miglioramento o meno riscontrato nel rendiconto 2026 rispetto agli esercizi precedenti, è pari al complemento a 100 della media delle capacità di riscossione 2025 e 2026, rappresentate dai seguenti rapporti (espresso in percentuale):
Incassi di competenza esercizio 2025 Accertamenti esercizio 2025
Incassi di competenza esercizio 2026 Accertamenti esercizio 2026
Per gli enti che calcolano il fondo crediti di dubbia esigibilità considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell’anno successivo in conto residui dell’anno precedente, la percentuale dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità da iscrivere nel bilancio è pari al complemento a 100 della media delle capacità di riscossione 2024 e 2025, rappresentate dai seguenti rapporti (espressi in percentuale):
incassi di competenza 2024 + incassi 2025 in c/residui 2024 e Accertamenti 2024
incassi di competenza 2025 + incassi 2026 in c/residui 2025 e Accertamenti 2025
c) in sede di approvazione del bilancio di previsione 2029-2031, verificato che il rendiconto 2027 conferma il miglioramento della capacità di riscossione 2027 rispetto alla media del triennio 2025- 2027 con riferimento a tali entrate, la percentuale di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità da iscrivere in bilancio è pari al complemento a 100 della media delle capacità di riscossione 2025, 2026 e 2027, rappresentate dai seguenti rapporti (espressi in percentuale):
Incassi di competenza esercizio 2025 / Accertamenti esercizio 2025
Incassi di competenza esercizio 2026 / Accertamenti esercizio 2026
Incassi di competenza esercizio 2027 / Accertamenti esercizio 2027
Per gli enti che calcolano il fondo crediti di dubbia esigibilità considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell’anno successivo in conto residui dell’anno precedente, verificato che il rendiconto 2027 conferma il miglioramento della capacità di riscossione 2026 di una o più entrate rispetto alla media del triennio 2024-2026, la percentuale dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità da iscrivere nel bilancio è pari al complemento a 100 della media delle capacità di riscossione 2024, 2025 e 2026 rappresentate dai seguenti rapporti (espressi in percentuale):
incassi di competenza 2024 + incassi 2025 in c/residui 2024 /
Accertamenti 2024
incassi di competenza 2025 + incassi 2026 in c/residui 2025 /
Accertamenti 2025
incassi di competenza 2026 + incassi 2027 in c/residui 2026 /
Accertamenti 2026
In caso di esito negativo della verifica del miglioramento della capacità di riscossione effettuata
a seguito dell’approvazione del rendiconto 2027:
- il fondo crediti di dubbia esigibilità da iscrivere nel bilancio di previsione 2029-2031 è determinato con il metodo ordinario, sulla base dei risultati dei precedenti cinque esercizi;
- il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2028-2030 in corso
di gestione è rideterminato con le modalità ordinarie, in occasione dell’assestamento.
d) in sede di approvazione del bilancio di previsione 2030-2032, verificato che il rendiconto 2028 conferma il miglioramento della capacità di riscossione 2028 rispetto alla media del triennio 2026- 2028, la percentuale di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità da iscrivere in bilancio è pari al complemento a 100 della media delle capacità di riscossione 2025, 2026, 2027 e 2028, rappresentate dai seguenti rapporti (espressi in percentuale):
Incassi di competenza esercizio 2025 / Accertamenti esercizio 2025
Incassi di competenza esercizio 2026 / Accertamenti esercizio 2026
Incassi di competenza esercizio 2027 / Accertamenti esercizio 2027
Incassi di competenza esercizio 2028 / Accertamenti esercizio 2028
Per gli enti che calcolano il fondo crediti di dubbia esigibilità considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell’anno successivo in conto residui dell’anno precedente, verificato che il rendiconto 2028 conferma il miglioramento della capacità di riscossione 2027 di una o più entrate rispetto alla media del triennio 2025-2027, la percentuale dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità da iscrivere nel bilancio è pari al complemento a 100 della media della capacità di riscossione 2024, 2025, 2026 e 2027 rappresentate dai seguenti rapporti (espressi in percentuale):
incassi di competenza 2024 + incassi 2025 in c/residui 2024 e Accertamenti 2024
incassi di competenza 2025 + incassi 2026 in c/residui 2025 e Accertamenti 2025
incassi di competenza 2026 + incassi 2027 in c/residui 2026 e Accertamenti 2026
incassi di competenza 2027 + incassi 2028 in c/residui 2027 e Accertamenti 2027
In caso di esito negativo della verifica del miglioramento della capacità di riscossione effettuata a seguito dell’approvazione del rendiconto 2028:
- il fondo crediti di dubbia esigibilità da iscrivere nel bilancio di previsione 2030-2032 è determinato con il metodo ordinario, sulla base dei risultati dei precedenti cinque esercizi;
- il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2029-2031 in corso di gestione è rideterminato con le modalità ordinarie, in occasione dell’assestamento.
e) a decorrere dal bilancio di previsione 2031-2033 si applica la modalità ordinaria di determinazione del FCDE sulla base dei risultati degli ultimi 5 anni.
Tali modalità di calcolo del FCDE si adottano anche nei casi di prima applicazione del FCDE accelerato in sede di approvazione del bilancio di previsione 2028-2030 e del bilancio di previsione 2029-2031. In particolare:
- ai fini del bilancio di previsione 2028-2030, il miglioramento della riscossione è accertato in sede di approvazione del rendiconto 2026 e la modalità ordinaria di calcolo del FCDE sulla base dei risultati di cinque esercizi è applicata a decorrere dal bilancio di previsione 2032-2034;
- ai fini del bilancio di previsione 2029-2031, il miglioramento della riscossione è accertato in sede di approvazione del rendiconto 2027 e la modalità ordinaria di calcolo del FCDE sulla base dei risultati di cinque esercizi è applicata a decorrere dal bilancio di previsione 2033-2035.
Esempio B) di applicazione anticipata del metodo accelerato di riduzione del FCDE in occasione della variazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2026-2028, da parte degli enti che, a seguito dell’approvazione del rendiconto 2025, hanno verificato positivamente le due seguenti condizioni:
- il miglioramento della capacità di riscossione 2025 di una o più entrate rispetto alla media del triennio 2023-2025 o, se calcolano il FCDE considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell’anno successivo in conto residui dell’anno precedente, il miglioramento della capacità di riscossione 2024 di una o più entrate rispetto alla media del triennio 2022-2024;
- la formale attivazione di un progetto almeno triennale di accelerazione della propria capacità di riscossione diretto a rendere strutturale il miglioramento accertato;
a) in sede di assestamento del bilancio di previsione 2026-2028, per le entrate che hanno registrato il miglioramento della riscossione nel rendiconto 2025, è possibile rideterminare la percentuale di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità da iscrivere nel bilancio, in misura pari al complemento a 100 della capacità di riscossione 2025 rappresentata dal seguente rapporto (espresso in percentuale):
Incassi di competenza esercizio 2025 / Accertamenti esercizio 2025
Per gli enti che calcolano il fondo crediti di dubbia esigibilità considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell’anno successivo in conto residui dell’anno precedente, è possibile rideterminare la percentuale di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità da iscrivere nel bilancio, in misura pari al complemento a 100 della capacità di riscossione 2024 rappresentato del seguente rapporto (espresso in percentuale):
incassi di competenza 2024 + incassi 2025 in c/residui 2024 / Accertamenti 2024
b) in sede di approvazione del bilancio di previsione 2027-2029, sono applicate le stesse percentuali di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità utilizzate in sede di assestamento del bilancio di previsione 2026-2028, determinate sulla base dei risultati del rendiconto 2025. A tal fine si seguono le modalità previste dalla lettera a) dell’esempio A;
c) In sede di approvazione dei bilanci di previsione successivi, gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità sono determinati seguendo le modalità previste dalle lettere da b) a e) dell’esempio A.
La norma dispone:
659. Entro il 31 marzo 2026, ai sensi degli articoli 3, comma 6, e 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, sono aggiornati gli allegati 4/1, 4/2 e 9 al medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011:
a) per consentire la determinazione degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio di previsione delle città metropolitane, delle province, dei comuni e delle unioni di comuni sulla base del risultato dell'esercizio in cui è stato accertato un miglioramento della capacità di riscossione rispetto alla media del triennio precedente, compreso l'esercizio cui il rendiconto si riferisce, e a seguito della formale attivazione di un progetto, almeno triennale, diretto a rendere strutturale il miglioramento accertato. La prima determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità sulla base dei risultati di un solo esercizio è consentita solo in sede di approvazione dei bilanci di previsione 2027-2029, 2028-2030 e 2029-2031, con facoltà di anticiparla esclusivamente in sede di assestamento del bilancio di previsione 2026-2028, restando esclusa per gli assestamenti dei bilanci successivi;
b) per garantire il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a);
c) al fine di promuovere un maggiore livello di accuratezza nell'elaborazione delle previsioni di bilancio in termini di cassa, garantendone la coerenza con gli stanziamenti di competenza;
d) per favorire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali attraverso l'indicazione delle attività e delle tempistiche del processo di spesa.