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L'applicazione del FCDE svincolato segue le stesse regole dell'utilizzo quota FAL assorbita

In materia di riduzione e utilizzo del FAL- fondo anticipo liquidità di cui art. 52 DL 73/2021, la FAQ 47 di Arconet precisa:

L’articolo 52, comma 1-ter, del D.L. 73/2021 prevede che “ A decorrere dall’esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell’entrata del bilancio dell’esercizio successivo come “Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità”, in deroga ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall’utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso”.

In applicazione di tale norma, a decorrere dall’esercizio 2021, gli enti locali non possono più ridurre il FAL in bilancio, applicandolo in entrata per l’importo accantonato nel risultato di amministrazione dell’esercizio precedente ed iscrivendolo in spesa per un importo pari a quello stanziato in entrata ridotto della quota capitale rimborsata nell’esercizio, ma riducono il FAL solo “in sede di rendiconto”, nell’allegato a) e a/1), ed applicano la quota liberata al bilancio di previsione dell’esercizio successivo.

AL FINE DI CONSENTIRNE L’APPLICAZIONE NEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO SUCCESSIVO, SEMPRE IN SEDE DI RENDICONTO, LA QUOTA DEL FAL LIBERATA È ACCANTONATA IN UN FONDO SPECIFICO DENOMINATO “UTILIZZO FONDO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ”.

Pertanto, a decorrere dal rendiconto 2021, nell’allegato a) è iscritto il FAL per un importo pari a quello dell’esercizio precedente ridotto della quota capitale rimborsata nell’esercizio e, tra “gli altri accantonamenti” è accantonata la quota liberata come “Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità”;

nell’allegato a/1, nella colonna d) “Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto” , sono registrati sia la riduzione del FAL nell’apposita voce, sia l’accantonamento della quota liberata tra gli “altri accantonamenti”.


Stesso criterio deve essere seguito per lo svincolo e il successivo utilizzo della quota di FCDE liberatasi nell'anno x e applicata nell’annox+1. La normativa dispone quanto segue:

Art. 187 comma 2 lettera e) secondo periodo TUEL:

Resta salva la facoltà di impiegare l’eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”, in occasione dell’approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell’ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Paragrafo 3.3 All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi:

L’eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”, sulla base della determinazione dell’ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, può essere destinata alla copertura dello stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Paragrafo 13.7.1 All. 4/1 Dlgs 118/2011 e smi:

Una particolare attenzione deve essere dedicata alla compilazione dei capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), da effettuare tassativamente secondo le seguenti modalità:

1) i primi importi da inserire sono quelli riguardanti le voci delle colonne indicate con le lettere a) ed e), nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote del FCDE accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili;

2) dopo le lettere a) e e) inserire l’importo della lettera b), nella quale deve essere indicata la quota del FCDE del risultato di amministrazione che è stata applicata al bilancio dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce. L’utilizzo del FCDE non richiede l’applicazione al bilancio nella voce “Utilizzo del risultato di amministrazione”, in quanto l’utilizzo di tale fondo è registrato in sede di predisposizione del rendiconto riducendo l’importo del FCDE nel risultato di amministrazione in considerazione dei residui attivi cancellati o riscossi nel corso dell’esercizio. Gli enti che iscrivono il fondo crediti in entrata del bilancio per poi riaccantonarlo obbligatoriamente (per lo stesso importo incrementato del nuovo accantonamento previsto in relazione alle entrate che si prevede di accertare), valorizzano l’importo del FCDE applicato al bilancio nella colonna di cui alla lettera b) con il segno (-);

3) se l'importo indicato nella colonna della lettera (e) è minore della somma algebrica degli importi indicati nelle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d);

4) se l'importo nella colonna della lettera (e) è maggiore della somma algebrica degli importi indicati nelle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella lettera (d) con il segno (+).


L'UTILIZZO DELLA QUOTA FCDE LIBERATASI NEL 2025 (COLONNA D ALLEGATO A1) RICHIEDE L'INSERIMENTO DI UNA RIGA NEL MODELLO A1 2025 "ALTRI ACCANTONAMENTI" (preferibile alla sotto riga FCDE) PER POI APPLICARE TALE QUOTA IN CONTO COMPETENZA 2026 A FINANZIARE FCDE.