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FCDE non tutela affatto

La Corte dei Conti Emilia Romagna, con delibera n. 138/2025, ha affermato che l’ente locale deve attivarsi per aumentare la capacità di riscossione e ridurre sempre il fondo crediti di dubbia esigibilità; quest’ultimo non è un punto di arrivo, ma semmai un punto di partenza e non tutela affatto né i responsabili né i revisori dei conti se non viene ridotto.

La Sezione rileva che il tema dell'efficienza nella riscossione ha suscitato rinnovato interesse a seguito nell'inserimento nel Pnrr - nell'ambito delle misure correlate alla "Riforma dell'Amministrazione fiscale" (Missione 1, Componente 1 del PNRR, M1C1-121) - anche della "Riduzione del tax gap". L'obiettivo prevede che la "propensione all'evasione" si riduca, nel 2024, del 15% rispetto al valore di riferimento del 2019 ed è previsto altresì uno step intermedio (M1C1-116) che assicurerà che la medesima "propensione all'evasione" si riduca, nel 2024, del 5% del valore di riferimento del 2019. É quindi indubbio che la piena realizzazione di tale riforma è considerato un volano per la valorizzazione e diffusione su ampia scala dei principi di equità e progressività e per la tenuta dei conti delle pubbliche amministrazioni.

La Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna ha più volte specificato che gli ACCANTONAMENTI AL FCDE, CONSEGUENTI A CRITICITÀ LEGATE ALLA RISCOSSIONE, NON POSSONO ESSERE CONSIDERATI RISOLUTIVI in ​​un'ottica di lungo periodo. In tale prospettiva l'ente deve, senza indugio, provvedere ad azionare opportune livelli organizzativi che consentono l'effettiva realizzazione delle entrate in misura tale da permettere una programmazione delle spese volta ad approntare le politiche necessarie per la soddisfazione dei bisogni della collettività. Difetto di ciò, lo scenario prospettico prevede che il FCDE cresca a dismisura, generando disequilibri strutturali, paralizzando la capacità di spesa e la capacità amministrativa, così segnando in modo irrimediabile le sorti dell'ente.

L'Organo di revisione, esercitando la propria funzione di collaborazione con l'organo consiliare di cui al c. 1, lett. a) dell'art. 239 del Tuel, è chiamato anzitutto ad un'attività di monitoraggio nel tempo che si può articolare non solo nell'esame del trend del FCDE, ma anche nella valutazione di altri indicatori (quali, ad esempio, l'indicatore di velocità di riscossione; il tasso di formazione dei residui attivi; il tasso di smaltimento dei residui attivi).

ALLORQUANDO DAI MONITORAGGI EFFETTUATI SULLA RISCOSSIONE EMERGANO CRITICITÀ, L'ORGANO DI REVISIONE È TENUTO A SUGGERIRE ALL'ENTE DI INTRAPRENDERE PERCORSI VIRTUOSI IMPRONTATI A MAGGIORE EFFICIENZA, prendendo a base l'indice sintetico di salute finanziaria attraverso l'analisi comparata di dieci indicatori di bilancio, elaborato dalla Sezione autonomia, con del. N. 14/2021.