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FCDE su residui attivi verso la pubblica amministrazione

La Corte Conti Piemonte, con delibera n. 67/2025 raccomanda massima prudenza nel calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità, anche in riferimento a crediti derivanti da pubbliche amministrazioni.

LA SEZIONE HA RILEVATO CHE “RISULTANO ISCRITTI RESIDUI DOVUTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CHE, SEPPUR NON SOGGETTI A SVALUTAZIONE, COSTITUISCONO UNA CRITICITÀ QUALORA RISALGANO A OLTRE DUE ESERCIZI ADDIETRO, IN QUANTO SINTOMO DI RAPPORTI DARE-AVERE DISFUNZIONALI TRA ENTI PUBBLICI. Il Collegio richiama pertanto l’ente in merito alla adeguata quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, in conformità al principio applicato della contabilità finanziaria punto 3.3, esempio n.5. La corretta stima del FCDE determina, infatti, la veridicità del risultato di amministrazione e preserva l’ente da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa, allorché sia utilizzato l’avanzo di amministrazione libero, in realtà non disponibile.

In relazione alle ipotesi di esclusione dal calcolo del FCDE di alcune voci in quanto accertate per cassa, si richiamano, in questa sede, i principi di recente affermati da questa Sezione con propria deliberazione n. 168/2024/SRCPIE/PRSE secondo la quale la possibilità di non considerare, ai fini degli accantonamenti al FCDE, le entrate accertate per cassa e, tra queste, i crediti relativi alle entrate tributarie riscosse per autoliquidazione, discende dalla tendenziale coincidenza temporale tra accertamento e riscossione.

I principi contabili consentono di tenere conto, ai fini dell’accertamento delle relative entrate, delle riscossioni dei tributi avvenute entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro il termine per la sua approvazione, cioè di imputare all’esercizio appena concluso i relativi accertamenti, pur occorsi all’inizio dell’esercizio successivo. Viceversa, gli eventuali residui attivi, corrispondenti a entrate accertate ma non riscosse, devono essere oggetto di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità secondo le regole ordinarie; possono essere esclusi dagli accantonamenti al FCDE solo i residui effettivamente riscossi dopo la conclusione dell’esercizio ma prima dell’approvazione del rendiconto.

Ratio di tale principio contabile è, infatti, quella di neutralizzare gli effetti di un limitato e fisiologico differimento delle riscossioni rispetto all’esercizio di competenza, non certo quello di considerare “non di difficile esazione” crediti che, nella concreta esperienza dell’ente locale, risultassero tali.

Ne consegue che, secondo l’avviso di questo Collegio, anche per la categoria dei crediti tributari riscossi per autoliquidazione, devono essere considerati ai fini degli accantonamenti al FCDE, secondo le regole ordinarie:

(a) tutte le entrate accertate con provvedimento formale (avviso di liquidazione o di accertamento), ai sensi del par. 3.7.6 dei principi contabili;

(b) tutti i residui attivi formatisi negli esercizi precedenti a quello del rendiconto in approvazione, poiché per gli stessi non è predicabile la coincidenza, neppure tendenziale, tra accertamento e riscossione (cfr. anche Sez. controllo Piemonte, delib. n. 37/2021/PRSE);

(c) gli eventuali residui di competenza dello stesso esercizio, iscritti in sede di rendiconto, con la sola eccezione di quelli effettivamente riscossi entro l’approvazione del rendiconto o entro il termine previsto dalla legge per la sua approvazione (Deliberazione n. 6/2025/SRCPIE/PRSE).

La disciplina della contabilità armonizzata detta le modalità di determinazione dell’entità minima obbligatoria dell’accantonamento al FCDE che non può, nel rispetto del principio contabile applicato, essere accantonato in misura inferiore a quanto disposto dalla disciplina, ma in relazione al livello di prudenza individuato dall’ente, può essere accantonato in misura maggiore. Il principio contabile di riferimento (Allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011, punto 3.3) elenca tassativamente i crediti che, in ragione della loro natura, possono considerarsi di sicura realizzazione e che, come tali, non sono soggetti all’obbligo di svalutazione, e cioè i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fideiussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili, sono accertate per cassa. NULLA VIETA, PERÒ ALL’ENTE, DI PREVEDERE COMUNQUE UN ACCANTONAMENTO PRUDENZIALE LADDOVE SI RISCONTRINO RITARDI NELLA RISCOSSIONE DI ENTRATE DERIVANTI DA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (IN TAL SENSO, SI VEDA ANCHE LA PRONUNCIA DI QUESTA SEZIONE N. 105/2023 “la necessità di cautele in fase di accantonamento a consuntivo, se non al FCDE, almeno tra le passività potenziali, vale a maggior ragione per i residui risalenti alle gestioni precedenti, che dovrebbero attenere a rapporti economici consolidati e verificati, e che nondimeno risultino non pagati da anni, giacché il mancato versamento in tempi ragionevoli, da parte di un ente pubblico, va considerato dal creditore come un segnale di anomalia)”.

Sul punto, pertanto, alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, la Sezione accerta una quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità non del tutto conforme ai principi contabili di riferimento e raccomanda al Comune, per il futuro, di applicare correttamente i principi, tenendo sempre presente che il FCDE mira a garantire che gli accertamenti di entrate per le quali non vi è certezza in merito alla integrale riscuotibilità siano parzialmente sterilizzati al fine di evitare un incremento non sostenibile dei margini di spesa, con ciò preservando l’equilibrio di bilancio e la sana e prudente gestione finanziaria”.


In merito, occorre rilevare
che l’allegato c) FCDE al rendiconto da un lato inserisce tra le voci di entrata potenzialmente accantonabili anche i trasferimenti correnti e i contributi in conto capitale derivanti da enti pubblici e dall’altro evidenzia nella nota in fondo – in piena aderenza ai principi contabili Dlgs 118/2011 che “Non richiedono l’accantonamento a tale fondo: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa”.

La Corte dei Conti Piemonte sottolinea che “nulla vieta, però all’ente, di prevedere comunque un accantonamento prudenziale laddove si riscontrino ritardi nella riscossione di entrate derivanti da altre pubbliche amministrazioni”.

L’art. 167 comma 2 Tuel e l’art. 3 Dlgs 118/2011 dispongono che una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non può essere destinata ad altro utilizzo. E il principio contabile prevede al paragrafo 3.3. “Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa. Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all’ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall’ente beneficiario finale”.


Riteniamo comunque che il Comune - a prescindere dalla data del residuo attivo - debba innanzitutto verificare la validità giuridica (obbligazione giuridicamente perfezionata) e l’esigibilità del residuo attivo, analizzando il rendiconto dell’ente erogante il contributo. Se l’ente erogante mantiene l’impegno di spesa relativo al trasferimento verso l’ente beneficiario ed è in situazione di equilibrio finanziario non si vendono ragioni per accantonare a FCDE. Se invece l’ente erogante si trova in situazione di squilibrio finanziario, riequilibrio pluriennale ex art. 2443 bis oppure in dissesto, allora è necessario, secondo principio di prudenza, che l’ente beneficiario accantoni a FCDE – o meglio a Fondo passività potenziali - secondo ragionevole valutazione.

Se l’ente erogante, viceversa, non ha mantenuto l’impegno di spesa relativo al trasferimento verso l’ente beneficiario, allora l’ente beneficiario provvede ad eliminare il residuo attivo e il credito nel conto di Stato patrimoniale.