FCDE accelerato, cosa succede se non si raggiunge l'obiettivo
Il principio contabile applicato di competenza finanziaria potenziata All. 4/2 Dlgs 118/2011 spiega al paragrafo 3.3 bis l'attuazione del comma 659 art. 1 legge 199/2025 in tema di calcolo FCDE accelerato, evidenziando anche che cosa succede se l'ente locale non raggiunge l'obiettivo.
In attuazione dell’articolo 1, comma 659, lettera a) della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le città metropolitane, le province, i comuni e le unioni di comuni hanno la facoltà di calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione facendo riferimento solo ai risultati dell’esercizio in cui:
- in sede di approvazione del rendiconto è stato accertato un miglioramento della capacità di riscossione di una o più entrate rispetto alla media del triennio precedente, compreso l’esercizio cui il miglioramento si riferisce;
- è stato formalmente attivato un progetto, almeno triennale, di accelerazione della propria capacità di riscossione diretto a rendere strutturale il miglioramento accertato in sede di rendiconto.
La prima applicazione di tale modalità di determinazione degli stanziamenti del FCDE, cd. metodo accelerato di riduzione del FCDE, è consentita solo in sede di assestamento del bilancio di previsione 2026-2028, o di approvazione dei bilanci di previsione 2027-2029, 2028-2030 e 2029-2031. È esclusa la possibilità di prima applicazione del metodo accelerato in occasione dell’assestamento dei bilanci successivi a quello del bilancio di previsione 2026-2028.
Negli esercizi successivi a quello di prima applicazione del metodo accelerato, gli enti determinano il FCDE iscritto nel bilancio di previsione facendo riferimento ai risultati formalmente accertati negli esercizi precedenti, a decorrere dal primo esercizio in cui il processo di accelerazione della capacità di riscossione è stato accertato, fino all’applicazione del metodo ordinario di determinazione del FCDE, con riferimento ai risultati dei cinque esercizi precedenti.
A decorrere dal terzo esercizio di applicazione del metodo accelerato, se i risultati formalmente accertati non confermano il miglioramento della capacità di riscossione rispetto alla media del triennio precedente, compreso l’esercizio cui il rendiconto si riferisce, il FCDE è determinato con il metodo ordinario a decorrere dal bilancio di previsione in corso di gestione. Il FCDE iscritto nel bilancio di previsione in corso gestione è rideterminato in occasione dell’assestamento.
Ai fini dell’applicazione del metodo accelerato di riduzione del FCDE, il miglioramento della capacità di riscossione a seguito dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio X, è verificato con riferimento:
a) alla capacità di riscossione dell’esercizio X rispetto alla media del triennio X-2, X-1 e X, per gli enti che calcolano il FCDE sulla base della media delle capacità di riscossione determinata con il seguente rapporto:
incassi di competenza esercizio X /Accertamenti esercizio X.
b) alla capacità di riscossione dell’esercizio X-1 rispetto alla media del triennio X-3, X-2 e X-1, per gli enti che calcolano il FCDE sulla base della media delle capacità di riscossione determinata con il seguente rapporto:
incassi di competenza es. X-1 + incassi esercizio X in c/residui X-1 / Accertamenti esercizio X-1
Ne parleremo nel nostro WORK SHOP