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Guida escursionistica in aree protette con IVA ordinaria

Non possono fruire dell’esenzione IVA prevista dall’art. 10 n. 22) del DPR 633/1972 le prestazioni erogate da una guida “Guida Ambientale Escursionistica”, professione non ordinistica, iscritta alla relativa associazione nazionale in quanto non parificabili a quelle previste dalla normativa IVA. Precisa la Risposta n. 125/2025 che “per un costante e ormai consolidato principio della giurisprudenza unionale, i termini con i quali sono state designate le esenzioni di cui al citato articolo 132 della direttiva Iva devono essere interpretati restrittivamente, in quanto deroghe al principio stabilito dall'articolo 2 della stessa direttiva Iva (cfr. risposta ad interpello n. 417 del 4 agosto 2023)”. Nel caso di specie, per l’esenzione rileva il carattere dell'inerenza delle prestazioni rispetto alla visita che costituisce l'operazione principale oggetto di esenzione (cfr. risoluzione 18 gennaio 1999, n. 4). Visita che riguarda “luoghi, quali musei e gallerie espressamente indicati” ma “anche a quelle manifestazioni della cultura le cui prestazioni sono equipollenti”. L’agevolazione concerne la mera visita, comprensiva nel caso di cuffia e accompagnatore, in quanto inerenti alla visita stessa, con esclusione di altre possibili prestazioni, quali, ad esempio, la vendita di cataloghi, stampe o altri beni che vanno assoggettati all'aliquota propria.

Dal quadro normativo e di prassi richiamato, l’Agenzia rileva che la prestazione può rientrare nel regime di esenzione Iva di cui al citato n. 22), solo se “inerente” alla prestazione principale di “visita”' al luogo ritenuto di interesse culturale (quali musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici, e simili). Pertanto, in assenza dell'emissione di un ticket di ingresso, detto servizio rileva ai fini Iva come autonoma prestazione.

Nel caso di specie, l'attività di guida escursionistica riguarda escursioni in ''aree protette'', ''aperte al pubblico'', per il cui accesso, ''non sono previsti biglietti di ingresso'', di conseguenza, al servizio di GAE che viene reso agli escursionisti non trova applicazione il regime di esenzione di cui al citato articolo 10 comma 1, numero 22), così come non si può applicare a tutte le altre prestazioni che l’istante riteneva strumentali, come la concessione in uso degli strumenti funzionali all'attività di accompagnamento nell'aree protette (es. noleggio bici, equipaggiamenti ecc…).

Il chiarimento peraltro, così come formulato, può avere effetti anche sulle prestazioni delle guide turistiche che operano autonomamente nelle città d'arte, dove non è previsto un biglietto di ingresso per visitare esternamente musei, parchi ecc....