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ICI-IMU:violazioni e il principio della continuazione

Con sentenza n. 28489 del 27/10/2025, la Corte di Cassazione ha confermato che: «in tema di ICI, in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive si applica il regime della continuazione attenuata di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, che consente di irrogare un'unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo» (cfr. Cass. n. 11432/2022; conf. Cass. n. 22477/2022);

Nella controversia qui esaminata dai giudici, si è in presenza di una omessa presentazione della dichiarazione per più periodi e ci si chiede se la reiterazione annuale della medesima infrazione all’obbligo di denuncia possa beneficiare del trattamento previsto dall’art 12 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 per le sanzioni amministrative.

In tema di cumulo di sanzioni, in linea generale, trova applicazione l'art. 12 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 (come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. e), del d.lgs. 5 giugno 1998 n. 203 e modificato dall'art.2, comma 1, lett. a, del d.lgs. 30 marzo 2000 n. 99);

I giudici ricordano che il principio del c.d. "cumulo materiale", che prevede la sommatoria di tante sanzioni quante sono le violazioni, risulta derogato a favore del contribuente dal c.d. "cumulo giuridico", che consente l'applicazione di una sola sanzione maggiorata nei casi di:

1) concorso formale (art. 12, comma 1), che si ha quando un soggetto con una sola azione viola più norme anche relative a tributi diversi;

2) concorso materiale (art. 12, comma 1), ove la medesima disposizione sia violata, anche con più azioni, diverse volte;

3) progressione (art. 12, comma 2), che si ha quando, anche in tempi diversi, vengono commesse più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano «la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo»;

4) continuazione (art. 12, comma 5), per il caso in cui violazioni «della stessa indole vengono commesse in periodi d'imposta diversi»;

5) rilevanza delle stesse violazioni ai fini di più tributi (art. 12, comma 3).

Per maggiore precisione, riportiamo l’art 12 del decreto 472/1997 nel quale si legge:

«È punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni, anche relative a tributi diversi» (comma 1, prima parte);

Alla stessa sanzione soggiace «chi, anche in tempi diversi, commette in progressione o con la medesima risoluzione più violazioni che pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo» (comma 2);

Nei casi previsti dai commi 1 e 2, quando le violazioni sono commesse in periodi di imposta diversi, l'aumento da un quarto al doppio si applica sulla sanzione più grave incrementata dalla metà al triplo. Se le violazioni di cui al primo periodo rilevano anche ai fini di più tributi, l'incremento dalla metà al triplo opera sulla sanzione aumentata ai sensi del comma 3. (comma 5).

La Corte Suprema ha sottolineato che la stessa norma ha riformulato la disciplina generale dell'istituto della continuazione nell'illecito tributario, confermando ed ampliando il principio del cumulo giuridico delle sanzioni, che è stato reso obbligatorio e non più facoltativo (come, invece, disponeva l'art. 8, della Legge 7 gennaio 1929 n. 4), e disciplinando specificamente l'ipotesi delle violazioni riguardanti periodi di imposta diversi, stabilendo, per questa particolare fattispecie, regole di maggior rigore, fermo restando, tuttavia, l'obbligo di procedere al cumulo giuridico delle sanzioni.

La nuova nozione di continuazione di cui all'art. 12 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 ha determinato un superamento delle previgenti nel senso dell'obbligatorietà (in quanto la concessione del beneficio non è facoltativa per gli uffici); dell'irrilevanza dell'elemento psicologico (non essendo richiesta una «medesima risoluzione») e dell'elemento temporale (non essendo limitata allo stesso periodo di imposta); dell'ampliamento oggettivo (applicandosi alla generalità dei tributi ed anche tra violazioni non riguardanti lo stesso tributo).

Dunque, la Corte ha ritenuto che “oltre a comportare l'applicabilità delle sanzioni amministrative per ciascuna annualità, non osta all'applicazione del regime della continuazione, venendo in rilievo condotte omissive che, traducendosi nel reiterato ostacolo alla determinazione dell'imponibile ed alla liquidazione dell'imposta con riferimento allo stesso tributo, sono tra loro oggettivamente e finalisticamente collegate” (in senso analogo, per l'ICI: Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2021, n. 18447).

Si tenga sempre in mente: “Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo” (art. 12 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997).

Si può concludere che se l'ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento.

Già in una precedente sentenza (n. 18423 del 12.07.2018), la Corte di Cassazione aveva ribadito che ai fini dell’applicabilità dell’istituto della continuazione anche con riferimento all’ICI e, vista l’affinità del sistema sanzionatorio, ha statuito come: “Le irregolarità compiute in relazione ai tributi locali prevedono l’applicazione del cumulo giuridico, con irrogazione di una unica sanzione ai sensi dell’articolo 12 d.lgs. 472/1997”.

Infatti, i giudici affermavano: “Sul punto che in questa sede interessa la sentenza richiamata ricorda come anche ai fini dell’applicazione dei tributi locali opera la disciplina della continuazione nell’applicazione delle sanzioni tributarie: “In tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, l’istituto della continuazione, sancito dall’articolo 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, secondo cui “quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo”, è applicabile anche all’Ici”.