ICI/IMU nel fallimento: il curatore deve versare l’intera imposta se il trasferimento dell’immobile è successivo al 2007
Il curatore fallimentare è tenuto al versamento dell’intera imposta comunale sugli immobili (ICI/IMU) maturata durante la procedura concorsuale, senza il limite del ricavato dalla vendita, quando il decreto di trasferimento dell’immobile intervenga dopo il 1° gennaio 2007. Così si è espressa la Corte di Cassazione con ordinanza n. 1102 del 19 marzo 2026. Nel caso di specie, dopo la dichiarazione di fallimento nel 1993, l’immobile era stato alienato soltanto nel dicembre 2021. Il curatore, versando al Comune l’importo ricavato dalla vendita a titolo di ICI/IMU per l’intero periodo di possesso, riteneva di aver assolto l’obbligazione tributaria. Il Comune richiedeva invece l’intero tributo maturato, ben superiore alla somma già corrisposta, sostenendo che il regime di versamento “senza limitazioni”, introdotto dalla legge n. 296 del 2006, si applicasse integralmente, essendo il trasferimento del bene avvenuto in epoca successiva all’entrata in vigore della novella.
La Corte ha richiamato la disciplina dell’art. 10, comma 6, del d.lgs. n. 504 del 1992 (oggi trasfusa nell’art. 1, comma 768, della legge n. 160 del 2019), evidenziando come la riforma del 2006 abbia eliminato il previgente tetto che limitava il prelievo dell’imposta al solo ricavato dalla vendita dell’immobile gravato, imponendo invece il versamento integrale del tributo, da effettuarsi in prededuzione secondo le regole generali della procedura fallimentare. Il presupposto dell’imposta resta sempre il possesso dell’immobile da parte dell’organo della procedura, mentre il trasferimento del bene incide unicamente sui termini di esigibilità del pagamento (tre mesi dal decreto di trasferimento), non sulla struttura del tributo né sulla sua quantificazione.
La Corte ha precisato che l’applicabilità del nuovo regime dipende dal momento del decreto di trasferimento e non dalla data di apertura della procedura concorsuale: poiché nel caso di specie il trasferimento è intervenuto nel 2021, ben dopo l’entrata in vigore della legge n. 296/2006, nessuna questione di retroattività della norma può porsi, restando irrilevante che la dichiarazione di fallimento risalga al 1993. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui l’imposta comunale sugli immobili, quale debito prededucibile, rientra tra le “uscite di carattere specifico” che gravano sul ricavato della liquidazione del singolo bene, anche in presenza di creditori ipotecari. Il ricorso del curatore è stato pertanto rigettato.