Concessioni demaniali e porto turistico: calcolo imposta di registro
Con la risposta n. 72/2026, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che alle concessioni demaniali marittime relative a beni immobili appartenenti al demanio dello Stato si applica la disciplina prevista dall’articolo 3, comma 16, del decreto legge 95/2012. Tale norma estende alle concessioni demaniali la possibilità, già prevista per i contratti di locazione pluriennali, di assolvere l’imposta di registro sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del rapporto oppure annualmente, calcolandola sul canone dovuto per ciascun anno.
Il chiarimento giunge a seguito dell’interpello presentato da una società in house comunale alla quale il Comune di riferimento sta per rilasciare una concessione su aree marittime e terrestri, destinate alla realizzazione e gestione di un porto turistico. L’Agenzia ha ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in materia, confermando che il bene oggetto della concessione — il porto — appartiene allo Stato e rientra nel demanio pubblico, circostanza che rende applicabile la disciplina fiscale introdotta dal decreto del 2012. L’Amministrazione ha inoltre richiamato la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha riconosciuto la portata innovativa dell’articolo 3, comma 16, e la sua applicabilità alle concessioni stipulate dopo l’entrata in vigore della norma.
In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che la società concessionaria potrà scegliere se versare l’imposta di registro in un’unica soluzione sull’intera durata della concessione oppure annualmente, in coerenza con il regime previsto per i rapporti aventi ad oggetto beni demaniali statali.