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Imposta di soggiorno presentazione del conto giudiziale

Entro venerdì 30 gennaio 2026, i gestori delle strutture ricettive o delle locazioni brevi devono trasmettere al Comune, il rendiconto 2025 dell’attività di riscossione e riversamento dell’imposta di soggiorno relativo all'anno 2025, redatto su apposito modello ministeriale approvato con DPR 194/1996 (Modello 21 - Conto di gestione riscuotitore).

La Corte dei Conti Emilia Romagna nella Circolare n.1/2024 in materia di resa del conto da parte degli agenti contabili ricorda che la sentenza n. 325/2021 e la sentenza n. 105/2023 hanno ribadito la giurisdizione del giudice contabile in materia di imposta di soggiorno con il conseguente obbligo della resa del conto e dell’accertamento della responsabilità erariale del titolare della struttura ricettiva per omesso versamento dell’imposta, anche dopo la novella di cui all’art. 180 del d.l. 19.05.2020, n. 34 (cd. decreto rilancio), convertito con modifiche dalla legge 17.07.2020, n. 77, che nel modificare la disciplina giuridica dell’imposta di soggiorno (inserimento del c. 1-ter all’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011), ha attribuito al gestore della struttura ricettiva la qualifica di “responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi del tributo”.

Infatti, nelle richiamate sentenze della Sezione Emilia-Romagna è stato specificato che “in assenza di uno specifico atto impositivo (art. 19 del Dlgs 546/92), non è possibile declinare la giurisdizione a favore del giudice tributario atteso il mero comportamento dell’albergatore tenuto a riversare al Comune l’imposta di soggiorno riscossa dai villeggianti, ospiti dell’albergo”.

La giurisdizione del giudice contabile, affermata dalla Sezione Emilia Romagna fin dal 2021 (sentenza n. 325/2021), è stata seguita e condivisa sia dalle Sezioni centrali di Appello che da altre Sezioni come la Sezione Lombardia che, dopo avere in un primo momento declinato la giurisdizione a favore del giudice tributario, con Decreto n. 5 del 2023 ha modificato il proprio orientamento, affermando la giurisdizione della Corte dei conti, per l’assenza dell’atto impositivo presupposto necessario per adire il giudice tributario, come sostenuto dalla Sezione.