IMU: attività commerciali svolte da enti religiosi
Con Ordinanza n. 30342 del 17/11/2025 la Corte di cassazione, in materia di IMU per enti religiosi, ha ribadito che: “I presupposti esonerativi IMU devono sussistere congiuntamente, cioè sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, e il fatto che le modalità concrete di svolgimento dell’attività, legalmente previste dall’art. 7, comma 1, lettera i) del d.lgs. 504/92 (come nel caso di attività alberghiera e ricettiva), devono essere non commerciali e non alterare la libera concorrenza. L’onere di provare il possesso di tali requisiti grava sul contribuente, ai sensi dell’art. 2697 c.c.
Inoltre, per le case per ferie gestite da istituti religiosi (come già affermato da precedenti pronunce: Cass. n. 7415/2019, n. 19072/2019, n. 4066/2019), è necessario che i corrispettivi siano non solo inferiori al valore di mercato, ma sostanzialmente simbolici, in conformità anche al diritto europeo.
È irrilevante il risultato di gestione, in particolare che l’attività abbia operato in perdita nell’anno considerato (Cass. n. 32311/2022)”.