Imu: coltivatori diretti e i requisiti necessari
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 28421 del 27/10/2025 ha fatto chiarezza, in tema di IMU, sull’applicazione dell’agevolazione prevista dall’art. 13, comma 5, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 per i terreni agricoli ed ai soggetti coltivatori diretti o imprenditori professionali agricoli.
Oggetto di controversia è l’avviso di accertamento con cui il Comune ha liquidato la maggiore imposta IMU per l’anno di imposta 2013, negando il diritto del contribuente all’agevolazione prevista per i terreni agricoli ed ai soggetti coltivatori diretti o imprenditori professionali agricoli, eccependo il mancato rispetto del requisito della prevalenza del reddito derivante dall’attività agricola su quello di altra natura (nel caso specifico trattasi di un reddito da pensione).
Nel primo e secondo grado di giudizio, le Corti di giustizia tributaria avevano affermato che non sussistevano i presupposti per la fruizione dell’agevolazione, atteso che dalla dichiarazione dei redditi dell’appellante emergeva la prevalenza dei redditi da pensione rispetto ai redditi da attività agricola.
I giudici della Suprema Corte, già in precedenti pronunce, hanno precisato che “in tema di terreni agricoli […] la disciplina IMU richiama testualmente le definizioni di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992 (ndr. in tema di ICI), ma non anche l’art. 9, né tanto meno l’art. 58 del d.lgs. n. 446 del 1997, in quanto precisa che i soggetti richiamati dall'art. 2, comma 1, lett. b), secondo periodo, del d.lgs. n. 504 del 1992, sono individuati, non più in riferimento all’art. 9, comma 1, bensì “nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola”
Ne consegue che, ai fini della qualificazione dei terreni come non edificabili, restano immutati rispetto all’ICI i requisiti oggettivi, quali la persistenza dell'utilizzazione agro-silvopastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, e quindi la presenza di situazioni avente carattere oggettivo incompatibile con la possibilità dello sfruttamento edilizio dell'area, mentre si modificano i requisiti soggettivi, risultando richiesta la qualifica di coltivatore diretto o IAP desumibile dall’iscrizione nella previdenza agricola, nel senso che hanno diritto alle agevolazioni i soli coltivatori diretti o IAP che ne hanno le caratteristiche ai fini previdenziali […]”.
E’ noto che non abbiamo una nozione generale di “coltivatore diretto” applicabile ad ogni fine di legge, ma è ormai opportuno ritenere che sia sufficiente l’iscrizione alla previdenza agricola, senza necessità di procedere ad un accertamento ulteriore in ordine all’attività in concreto svolta ed alla prevalenza dei redditi.
Infatti, la Corte, nelle proprie argomentazioni, fa presente che:
- l'art. 78-bis, comma 3, del d.l. n. 104 del 2020, nell’interpretare autenticamente e con effetti retroattivi la disciplina IMU, nel senso di considerare coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati, richiede soltanto che gli stessi continuino a svolgere attività in agricoltura con modalità idonee a mantenere l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola;
- l'art. 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, applicabile retroattivamente ai sensi del comma 1 del citato art. 8-bis, richiede solo che i coadiutori continuino a partecipare attivamente all’impresa del familiare con le modalità dell’abitualità e della prevalenza che costituiscono il presupposto dell’iscrizione;
- A seguito di tali interventi normativi, chiaramente ispirati dalla volontà del legislatore di sostenere è divenuto sufficiente che il soggetto, anche se già pensionato, mantenga l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola, iscrizione che di per sé certifica che lo stesso continua a svolgere attività in agricoltura versando i relativi contributi;
- […] la permanenza del requisito dell’iscrizione alla previdenza agricola, che già presuppone una valutazione del reddito agrario rispetto ad altri redditi, secondo i criteri fissati ai fini previdenziali, costituisce ex lege, oltre alla conduzione dei terreni, l’unica condizione richiesta per la fruizione dei benefici fiscali» (così Cass., Sez. T., 26 giugno 2023, n. 18181, resa tra le stesse parti, e Cass., Sez. T, 23 giugno 2023, n. 18083), essendo venuta «[…] meno la necessità altresì della prevalenza del reddito agrario sui redditi provenienti da altre fonti […]» (così Cass., Sez. T, 23 giugno 2023, n. 18083), come desumibile oltre che dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 78-bis della legge 14 agosto 2020, n. 104, dagli artt. 13, comma 2 e comma 8-bis, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 e dall’art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (che ha previsto l’esenzione dall’imposta per i terreno agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’art. 1, comma 3, del citato d.lgs. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione (cfr. Cass., Sez. T, 23 giugno 2023, n. 18083);
Dunque, se un contribuente è in possesso dell’iscrizione previdenziale, si presuppone che sia un coltivatore diretto che svolge una diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o un diretto ed abituale governo del bestiame, che tale attività sia svolta in modo esclusivo, o anche solo prevalente (nel senso che l'attività deve impegnare il coltivatore per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituire per esso la maggior fonte di reddito).
Alla luce di quanto precede, dunque, le novità della disciplina IMU, ai fini della concessione del beneficio in esame e sino all’introduzione dell’esenzione dal pagamento dell’imposta previsto dall’art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, risiedono nel fatto che il godimento del benefico postula la sola condizione della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, senza necessità di procedere ad ulteriori accertamenti circa l’attività effettivamente svolta e la prevalenza dei redditi, dovendo considerarsi, sotto il primo profilo, che la predetta iscrizione previdenziale integra, per il coltivatore diretto e l’imprenditore agricolo professionale, una presunzione relativa, come tale suscettibile di prova contraria, circa lo svolgimento di una diretta ed abituale coltivazione del fondo.
La Corte di cassazione ha accolto l’originario ricorso del contribuente ritenendo, dunque, che il soggetto passivo può essere considerato coltivatore diretto, in quanto in possesso dell’iscrizione nella previdenza agricola, pur avendo una prevalenza del reddito da pensionato rispetto a quello agrario.