IMU: coniugi e residenze differenti
La Cassazione, con ordinanza del 14/04/2025, n. 9788, ha ritenuto errata la sentenza nella quale i giudici di prime cure hanno negato l'agevolazione per l'IMU alla parte contribuente, possessore di un immobile in un comune, nonostante l'abitazione principale di quest'ultima fosse diversa da quella del coniuge, sita in un comune differente.
Infatti, la parte contribuente lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, in quanto spetterebbe comunque una agevolazione per l'IMU ad un membro della famiglia sebbene il coniuge risieda e dimori stabilmente in un comune diverso.
I giudici della Corte Suprema hanno ricordato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 209/2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo modificato dall’art. 1, comma 707, lett. b, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella parte in cui stabilisce:
«[p]er abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «[p]er abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;
Inoltre, in via consequenziale, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale:
- dell’art. 13, comma 2, quinto periodo, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 1, comma 707, lett. b, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- dell’art. 1, comma 707, lett. b, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;
- dell’art. 1, comma 741, lett. b, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- dell’art. 1, comma 741, lett. b, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come successivamente modificato dall’art. 5-decies, comma 1, del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
Già in precedenti sentenze, questa Corte ha ritenuto sufficiente che nell’immobile risieda il possessore, pur se il coniuge risiede stabilmente altrove (nel periodo di riferimento)(Cass., Sez. 6^-5, 23 dicembre 2022, n. 37636; Cass., Sez. 6^-5, 3 novembre 2022, n. 32339; Cass., Sez. 6^-5, 16 gennaio 2023, n. 990; Cass., Sez. 5^, 19 gennaio 2023, n. 1623; Cass., Sez. 6^-5, 20 gennaio 2023, n. 1828; Cass., Sez. 6^-5, 24 gennaio 2023, n. 2045; Cass., Sez. 6^-5, 25 gennaio 2023, nn. 2256 e 2301).
I giudici, infatti, hanno voluto sottolineare che non siamo di fronte al caso in cui si parli della c.d. "seconda casa" (poiché in quest'ultima ipotesi non spetterebbe all'esenzione), ma di residenze diverse il che, come rimarcato dalla Consulta, costituisce un diritto dei due coniugi, in virtù degli accordi sull’indirizzo della vita familiare liberamente assunti ai sensi dell’art 144 c.c.; non può, infatti, essere evocato l’obbligo di coabitazione stabilito per i coniugi dall’art. 143 c.c. , dal momento che una determinazione consensuale o una giusta causa non impediscono loro, indiscussa l’affectio coniugalis, di stabilire residenze disgiunte (Cass. Sez. 5, 19.1.2023, n. 1623) e a tale possibilità non si oppongono le norme sulla “residenza familiare” dei coniugi (art. 144 cod. civ.) o “comune” degli uniti civilmente (art. 1, comma 12, della legge 20 maggio 2016, n. 76).
Peraltro, osserva ancora la Corte Costituzionale, la logica dell’esenzione dall’IMU è quella di riferire il beneficio fiscale all’abitazione in cui il possessore dell’immobile ha stabilito la residenza e la dimora abituale, e dovrebbe risultare irrilevante, al realizzarsi di quella duplice condizione, il suo essere coniugato, separato o divorziato, componente di una unione civile, convivente o singolo. Non si tratta quindi di estendere l’esenzione, quanto piuttosto a rimuovere degli elementi di contrasto con i suddetti principi costituzionali quando tali status in sostanza vengono, attraverso il riferimento al nucleo familiare, invece assunti per negare il diritto al beneficio.
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