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IMU e alloggi sociali

Con Ordinanza n. 9432 del 10/04/2025, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui l'esenzione stabilita dall'art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011), come modificato dall'art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013, non si applica a tutti gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), ma solo a quelli che hanno le caratteristiche di "alloggio sociale", secondo i parametri stabiliti dal d.m. 22 aprile 2008, in quanto destinati a soddisfare la finalità pubblica di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, ovvero non in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato (Cass., Sez. 5, n. 14511/2024; in questo senso già cfr. Cass. n. 39799/2021 nonché Cass. n. 37342/2021).

Nelle sentenze precedenti, sopra menzionate, si evidenzia come l'art. 2, comma 2, lett. b) del d.l. 31.8.2013 n. 102, conv. in legge 28.10.2013 n. 124, ha differenziato, per la prima volta, il trattamento delle unità immobiliari richiamate dall'art. 8, comma 4 d.lgs. n. 504/1992 (unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soggetti assegnatari, ed alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari), prevedendo solo che le prime sarebbero divenute esenti dall'IMU a decorrere dal 1° luglio 2013, in quanto equiparate all'abitazione principale.

La disposizione ha stabilito, al successivo comma 4, che gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., istituiti in attuazione dell'art. 93 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sarebbero rimasti invece imponibili ai fini IMU, fatta eccezione per gli alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. del 24 giugno 2008 n. 146, che erano stati, a loro volta, equiparati all'abitazione principale, ma soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

In tale ultima ipotesi, l'esenzione dall'imposta risulta, quindi, prevista dall'art. 4 del d.l. n. 102/2013 (conv. in l. n. 124 del 2013) a decorrere dal 1° gennaio 2014 ed è applicabile nel caso di specie, avente ad oggetto l’annualità d’imposta 2014. Sono, pertanto, esenti dal pagamento non tutti gli alloggi IACP ma solo quelli, istituiti in attuazione dell'art. 93 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, che abbiano le caratteristiche indicate nei parametri stabiliti dal decreto ministeriale del 22 aprile 2008.

La controversia in esame vede accogliere, da parte della Corte di Giustizia di secondo grado, l’appello proposto da ALER (Azienda Lombarda Edilizia Residenziale) nei confronti dell’Ente impositore per aver quest’ultimo emesso un avviso di accertamento IMU (per l’anno 2014) senza considerare che si trattasse di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, sottolineando che per tale esenzione, avente natura oggettiva in ragione della tipologia di fabbricato realizzato, non sussistesse l’obbligo dichiarativo di cui all’art. 2, comma 5-bis, del d.l. 102/2013.

Il Comune, nelle proprie difese, aveva sottolineato come i giudici di secondo grado si erano basati esclusivamente sulla mera attestazione della contribuente circa il possesso dei requisiti richiesti per fruire dell’esenzione e avevano calibrato la decisione sulla condotta di non contestazione della dichiarazione, nonché in relazione alle (astratte) caratteristiche di alloggi sociali degli immobili in questione. Avevano, dunque, adottato una motivazione meramente apparente, ritenendo di dover applicare agli immobili oggetto di accertamento il regime agevolativo introdotto ai fini IMU, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dall’art. 2, comma 4 d.l. 102/2013, convertito in legge 124/2013 senza analizzare compiutamente la documentazione versata agli atti del processo e senza prendere in adeguata considerazione le motivazioni dettagliatamente riportate dal Comune nei propri atti di costituzione in giudizio, per confermare la fondatezza del proprio avviso di accertamento IMU 2014.

A tal riguardo, si legge: il giudice di secondo grado aveva commesso, sotto questo profilo, un duplice errore, nel momento in cui aveva sostanzialmente ritenuto che gli immobili oggetto di accertamento avrebbero dovuto essere necessariamente qualificati come alloggi sociali per il semplice fatto di essere posseduti da A.L.E.R., omettendo di valutare:

- che la qualificazione degli immobili posseduti come alloggi sociali era stata rappresentata da A.L.E.R. per la prima volta nel proprio ricorso, in assenza di una dichiarazione IMU resa tempestivamente con riferimento all’anno d’imposta oggetto di accertamento;

- che la qualificazione di tali immobili come alloggi sociali era stata sostenuta da A.L.E.R. senza avere fornito alcuna prova in merito al rispetto dei requisiti dettati dall’art. 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008.

Osserva che, a differenza di quanto sostenuto dalla C.T.R., nel caso di specie l’esenzione dall’IMU a fronte dell’equiparazione di tali immobili all’abitazione principale non avrebbe potuto essere riconosciuta in assenza della prova da parte di A.L.E.R. del rispetto dei requisiti dettati dal D.M. citato.

A tal riguardo il Collegio ha sottolineato che, sulla base dell’interpretazione normativa fornita dal condiviso indirizzo di legittimità (vedi in particolare Cass., Sez. 5, n. 14511/2024, cit.), ai fini del riconoscimento del diritto all’esenzione, occorre la puntuale dimostrazione della sussistenza delle caratteristiche conformi a quelle previste dal d.m. del 22 aprile 2008, nella specie non oggetto di alcuna disamina.

La Cassazione ricorda, infatti, che l'art. 2, comma 5-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dispone che «ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma».

Come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 23680 del 2020; conf. Cass. n. 31214 del 2024), con orientamento pienamente condiviso da questo Collegio, l'onere della dichiarazione (attestante il possesso dei requisiti e contenente l’indicazione degli identificativi catastali degli immobili) è imposto dalla norma ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al medesimo articolo 2 del decreto legge in parola e cioè - per quanto qui rileva - ai fini della fruizione del beneficio della detrazione per l'abitazione principale accordato, in virtù del comma 2, del ridetto articolo 2, «agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616», nonché, in virtù del comma 4, ai «fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008».

Gli alloggi sociali sono intesi come “l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato” precisando che “L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie”.

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