IMU: edificio occupato da terzi
La Corte costituzionale, con la pronuncia n. 60 del 5.3.2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, nel testo applicabile ratione temporis, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che non sono soggetti all’imposta municipale propria, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633 cod. pen. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
In particolare, la Consulta, partendo dal rilievo per cui ogni prelievo tributario deve avere una causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di ricchezza, ha statuito che la disposizione censurata dalla Corte di cassazione, sez. tributaria, fosse irragionevole e violasse il principio della capacità contributiva, in quanto la proprietà di un immobile non costituisce, per il periodo in cui è abusivamente occupato, un valido indice rivelatore di ricchezza per il proprietario spogliato del possesso; tant’è che il legislatore (il riferimento è all’art. 1, comma 81, della legge n. 197/2022) è intervenuto prevedendo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l’esenzione in esame.
Come è noto, le sentenze di accoglimento di una questione di legittimità costituzionale pronunciate dalla Corte costituzionale hanno effetto retroattivo, con l'unico limite delle situazioni consolidate per essersi il relativo rapporto definitivamente esaurito.
E’ quanto si legge nelle motivazioni esposte dalla Corte di Cassazione nell’Ordinanza n. 21787 del 29/07/2025.
La controversia vedeva coinvolti una società che impugnava gli avvisi di accertamento per mancato versamento IMU emessi dall’Ente impositore per gli anni 2013, 2014 e 2015, eccependo di non essere tenuta al versamento dell'imposta, in quanto già dal 2013 l’unità immobiliare oggetto di accertamento era stata abusivamente occupato da terzi (oltre cento persone) e che l'occupazione si era protratta per oltre due anni, nonostante le attività conservative da essa poste in essere. Inoltre, la contribuente sottolineava che era ritornata nel possesso dell'immobile solo a seguito dell'ordinanza di dissequestro e restituzione emessa dal Tribunale solo a fine 2015.
Nel primo grado di giudizio, la Corte di giustizia tributaria aveva rigettato il ricorso.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grando, a seguito dell’impugnazione da parte della contribuente, aveva rigettato il gravame, affermando che l'IMU deve essere corrisposta a carico del proprietario dell'immobile, anche se, come nella fattispecie, non dispone in termini pratici dell'immobile, che l'occupazione abusiva dell'immobile, con conseguente temporanea indisponibilità, non costituiva motivo di esclusione dall'imposta, che il possesso del bene era sempre rimasto esclusivamente in capo alla contribuente e mai era sorto un diritto reale in favore degli occupanti abusivi, che solo a partire dall'anno 2023 il legislatore ha inteso provvedere con apposita norma, non retroattiva (l’art. Corte di Cassazione - copia non ufficiale 3 1 comma 81, l. 197/2022), disponendo l'esenzione dall'IMU per gli immobili occupati, e che non apparivano conferenti né applicabili altre motivazioni di esenzione proposte dalla contribuente, non ricorrendo le condizioni giuridico/amministrative per il loro riconoscimento.
La Corte di Cassazione accoglie, invece, il ricorso originario della contribuente.