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IMU: motivazione su avviso di accertamento

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI ), ma anche per l’IMU, l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta, ed in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva, attingendo il piano probatorio ogni ulteriore questione circa l’idoneità, in concreto, del criterio applicato in sede di rettifica e la correttezza del risultato estimativo raggiunto (cfr. Cass. n. 26431 del 08/11/2017; conf. Cass. n. 1694 del 24/01/2018; Cass. n. 26336 del 09/10/2024).

Dunque, l’avviso di accertamento su un’area edificabile, che fa riferimento alla delibera della giunta comunale contenente la determinazione dei valori minimi delle aree edificabili, comprensiva di quella oggetto di imposizione, deve ritenersi sufficientemente motivato in quanto richiamante un atto di contenuto generale avente valore presuntivo e da ritenersi conosciuto (o conoscibile) dal contribuente, spettando a quest’ultimo l’onere di fornire elementi oggettivi (eventualmente anche a mezzo perizia di parte) sul minor valore dell’area edificabile rispetto a quello accertato dall’ufficio (Cass., 5 luglio 2017, n. 16620; Cass., 11 giugno 2021, n. 16681; Cass., 11 agosto 2023, nn. 24589 e 24554; Cass. 9 settembre 2024, n. 24161). Così, anche la delibera prevista dall’art. 59, comma 1, lett. g), del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, si deve ritenere conoscibile – al pari di tutti gli atti generali del Comune - dai contribuenti in considerazione del regime di pubblicità legale (Cass., 29 gennaio 2019, n. 2393; Cass., 6 febbraio 2019, nn. 3446, 3447 e 3448; Cass. 4 novembre 2020, nn. 24536 e 24537; Cass. 17 giugno 2021, n. 17403; Cass. 1 settembre 2022, n. 25774; Cass., 24 gennaio 2023, n. 2140; Cass. 2 maggio 2023, n. 11449).

E’ quanto si legge nella sentenza della Corte di Cassazione n. 26921 del 07/10/2025.

Nelle proprie argomentazioni, la Corte ha chiarito che, ai fini della determinazione del valore imponibile, è indispensabile che la misura del valore venale in comune commercio sia ricavata in base ai parametri vincolanti previsti dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992, che, per le aree fabbricabili, devono avere riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;

Grava sempre sul contribuente l’onere di fornire elementi oggettivi (eventualmente anche a mezzo perizia di parte) sul minor valore dell’area edificabile rispetto a quello accertato dall’ufficio (v. Cass. n. 4590 del 21/02/2025; Cass. 9 settembre 2024, n. 24161; Cass. n. 27441 del 23/10/2024; Cass. n. 29845 del 20/11/2024; Cass. 11 agosto 2023, nn. 24589 e 24554; Cass. 11 giugno 2021, n. 16681; Cass. n.16620 del 05/07/2017; Cass. 5 luglio 2017, n. 16620).