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IMU: non è sufficiente la dimora abituale

Con Ordinanza n. 9955 del 16 aprile 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito che, "in tema di ICI ed IMU, ai fini dell'esenzione prevista dall’art. 13, comma 2, del d.l. 201/2011, all’esito della sentenza n. 209/2022, della Corte costituzionale, per l'abitazione principale - per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica - è necessario che, in riferimento alla stessa unità immobiliare, il possessore (e non più necessariamente anche il suo nucleo familiare) non solo vi dimori stabilmente, ma vi risieda anche anagraficamente, conformemente alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative (cfr., sia pure con riferimento ad una fattispecie anteriore all’intervento della Consulta, Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21873 del 09/10/2020 e, ancor prima, Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4166 del 19/02/2020, la quale ultima ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che l'immobile della ricorrente potesse ritenersi abitazione principale dato che il marito, non legalmente separato, aveva la residenza e la dimora abituale in un altro Comune).

Ragion per cui la circostanza che la contribuente abitasse di fatto nell’immobile che aveva destinato a propria abitazione principale non è sufficiente per poter usufruire dell’esenzione cd. prima casa, per beneficiare della quale occorre, invece, la residenza formale nell’immobile in questione".

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