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IMU scuole, i criteri per l'esenzione

La Corte di Cassazione, Sez. V civile, con Sentenza n. 32364 in data 11/12/2025, in riferimento ai criteri per concedere l’esenzione IMU per le attività didattiche ha respinto i criteri MEF inseriti nelle istruzioni alla dichiarazione IMU evidenziando che per sussistere non commercialità – ai fini esenzione IMU – è necessario definire, da parte del contribuente nella sua attività didattica, un corrispettivo simbolico.

Secondo i magistrati, il criterio qualificatorio rilevante ai fini dell'esenzione – identificato, come anticipato, nel rapporto tra corrispettivo medio (cd. Cm) percepito dall'Ente e costo medio per studente (cd. CMS) rilevato dal Ministero su base nazionale – non è in alcun modo idoneo a qualificare il presupposto dell'agevolazione (svolgimento di attività con modalità non commerciali) che deve raccordarsi al versamento di un corrispettivo "di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso".

Inoltre, il criterio in questione risulta, in effetti, replicato dai decreti ministeriali che (a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016) hanno determinato criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie (l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 636, cit.), criterio assunto (in tesi) in recepimento di quanto statuito dal G.A. che aveva annullato, per quanto di ragione, il D.M. 30 gennaio 2013, n. 46 (recante criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi pubblici alle scuole paritarie per l'anno scolastico 2012/2013) rilevando, nello specifico, che doveva ritenersi illegittimo "l'art. 4 del D.M. n. 46 del 2013 nella parte in cui identifica le scuole paritarie che svolgono il servizio scolastico "senza fini di lucro", quali destinatarie di contributi pubblici in via prioritaria rispetto alle altre scuole paritarie, ai sensi dell'art. 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ("legge finanziaria 2007"), con le scuole paritarie "gestite da soggetti giuridici senza fini di lucro", seguendo così il criterio "soggettivo -formale" della natura giuridica dell'ente gestore, anziché fare applicazione del criterio "oggettivo" -coerente con la giurisprudenza Euro unitaria in materia di aiuti di Stato, e con la giurisprudenza nazionale, di cui si dirà al p. 4.1., in base al quale il fine di lucro della scuola paritaria va posto in correlazione diretta con le caratteristiche, economico-commerciali, o meno, dell'attività esercitata, e non, come detto, con la natura dell'ente; sicché, diversamente da quanto stabilito nel citato art. 4 del decreto impugnato in primo grado, per scuole paritarie senza scopi di lucro, ai fini dell'erogazione di contributi pubblici in via prioritaria, non devono intendersi quelle gestite da soggetti giuridici senza fini di lucro, e neppure possono essere presi in considerazione gli istituti ammessi a produrre utilità apprezzabili sul piano economico, ossia contrassegnati dalla presenza di "lucro in senso oggettivo" ma assoggettati al divieto di distribuzione degli eventuali utili in favore di amministratori o soci (c. d. "assenza di lucro soggettivo"), ma debbono considerarsi tali le scuole paritarie che svolgono il servizio scolastico senza corrispettivo, vale a dire a titolo gratuito, o dietro versamento di un corrispettivo solo simbolico per il servizio scolastico prestato, o comunque di un corrispettivo tale da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, dovendo, in questo contesto, il pagamento di rette di importo non minimo essere considerato fatto rivelatore dell'esercizio di un'attività con modalità commerciali." (Consiglio di Stato, sez. VI, 28 gennaio 2016, n. 292).