IMU: soggetto passivo in un provvedimento di sequestro
Con Sentenza n. 27267 del 12/10/2025, la Corte di Cassazione, esprimendosi in materia di ICI relativamente all’anno 2011 (ma con principio estendibile all’IMU), ha affermato che il destinatario del provvedimento di sequestro civile, giudiziario o amministrativo, di un bene immobile rimane soggetto passivo di imposta finché non sopravvenga il decreto di confisca o l'esecuzione della demolizione del bene, che, fino a quel momento, rimane nella sua disponibilità, diretta o indiretta (Cass. 02/12/2020, n. 27491 (Rv. 659814 - 01)). È quanto previsto dalla normativa nel regime anteriore all'entrata in vigore dell'art. 51, comma 3 bis, del d.lgs. n. 159 del 2011.
La controversia, qui esaminata dai giudici, nasce dal ricorso presentato da una società di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua contro l’Ente impositore che ha emesso un avviso di accertamento ICI per l’anno 2011 con cui si contesta il mancato pagamento dell’imposta su alcune unità immobiliari.
La società sostiene di non essere soggetto passivo in quanto assoggettata a misure di prevenzione a seguito del sequestro del capitale sociale disposto nel luglio 2016 e che gli atti emessi da parte dell’Ente avrebbero comunque dovuto avere le sanzioni calcolate con cumulo giuridico, essendo stati notificati sei avvisi di accertamento relativi ad annualità comprese tra il 2011 e il 2016.
Nel primo grado di giudizio, la Corte di Giustizia tributaria ha accolto parzialmente il ricorso e ha compensato le spese, mentre l’Ente impositore ha proposto appello, ritenendo illegittima la sentenza nella parte relativa all’applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni, invocando invece il cumulo materiale per evitare disparità di trattamento tra contribuenti.
Costituitasi in appello, la società ha controdedotto alle affermazioni dell’Ente e ha proposto appello incidentale, ribadendo l’illegittimità dell’avviso per violazione dell’art. 51, comma 3-bis D.lgs. 159/2011, e per carenza del presupposto d’imposta: Ha sostenuto che la sospensione dei tributi prevista dalla norma non fosse esclusa dal fatto che l’annualità accertata fosse anteriore al sequestro.
Nel secondo grado di giudizio, i giudici della Corte di giustizia tributaria hanno rigettato sia l’appello principale dell’Ente e sia quello incidentale della Società.
La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione deducendo che l’amministrazione finanziaria non può esigere imposte su beni immobili sottoposti a sequestro o confisca, come nel caso di specie, in cui il patrimonio immobiliare della società è stato sequestrato ex art. 321 e ss. c.p.p. dal Tribunale XXX nel luglio 2015, nell’ambito di un procedimento penale, rendendo inapplicabili le pretese tributarie verso la società.
La Suprema Corte ha ritenuto fondamentale sottolineare che, nel caso di specie, come correttamente già rilevato dal giudice di appello, l’avviso riguarda un credito maturato in periodo di imposta (2011) precedente a quello delle misure di prevenzione patrimoniale del sequestro, cui i beni sono stati assoggettati solo successivamente, a partire dal 2016. Inoltre, il comma 3 bis dell’art. 51 D.Lgs. n. 159 del 2011 - il quale dispone che “3-bis. Gli immobili sono esenti da imposte, tasse e tributi durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e comunque fino alla loro assegnazione o destinazione. Se la confisca è revocata, l'amministratore giudiziario ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti.” – è stato introdotto solo a partire dal 1° gennaio 2013.
Dunque, i giudici hanno ribadito che sino al decreto di trasferimento l’immobile è perciò riferibile alla società, sul quale grava l’onere di imposta. Il passaggio della titolarità passiva si ha solo al successivo momento della confisca, che determina l’effetto traslativo dell’immobile.