IMU sui “beni merce”, esenzione solo con dichiarazione
Per ottenere l’esenzione IMU sugli immobili costruiti e destinati alla vendita non basta che l’ente sia a conoscenza della loro destinazione né è sufficiente una comunicazione informale: serve la dichiarazione prevista dalla legge, presentata nei termini e con il modello ministeriale. In caso contrario si decade dal beneficio. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 2655 del 6 febbraio 2026.
La vicenda nasce dal recupero dell’IMU 2014 nei confronti di una società immobiliare che rivendicava il regime di favore per i cosiddetti beni merce. La contribuente sosteneva di aver comunque segnalato la situazione tramite PEC e invocava la prevalenza della sostanza sulla forma, oltre al principio di capacità contributiva.
La Corte ha respinto il ricorso, ribadendo che l’agevolazione, che esenta dall’imposta i fabbricati costruiti dall’impresa costruttrice e destinati alla vendita finché non vengono locati, è subordinata a un adempimento dichiarativo con natura costitutiva e decadenziale. Un onere formale indispensabile che non può essere sostituito da comunicazioni diverse, neppure se l’amministrazione è già informata.
Secondo i giudici, la dichiarazione va inoltre presentata anno per anno, perché la destinazione alla vendita è un elemento che può mutare nel tempo e deve essere verificato anche ai fini della corretta gestione delle entrate.
Respinta infine la richiesta di applicare retroattivamente la disciplina più recente della nuova IMU in nome del favor rei: l’obbligo dichiarativo non è mai stato eliminato e resta condizione per il riconoscimento dell’esenzione.
La decisione si inserisce in un orientamento consolidato: le norme agevolative in materia di IMU sono di stretta interpretazione e il mancato rispetto degli adempimenti comporta la perdita del beneficio, con imposta e sanzioni dovute.