IMU: verso l'esenzione per i residenti all'estero
Il giorno 4 dicembre 2025, La Camera ha approvato e trasmesso al Senato, la proposta di legge A.C. 956-A inerente le "Modifiche all’articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di equiparazione del regime fiscale nell’applicazione dell’imposta municipale propria e dell’imposta di registro relativamente a immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero".
La proposta di legge in esame, costituita da un solo articolo, apporta modifiche al regime della fiscalità immobiliare relativa agli immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).
In particolare, alla lettera c) del comma 741 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunto, in fine, il seguente numero:
6-bis) una sola unità immobiliare a uso abitativo, con le relative pertinenze, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, in Italia da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a condizione che sia situata nel comune di iscrizione nell'AIRE e che non risulti locata o data in comodato d'uso”.
Alla luce della modifica proposta sembrerebbero, dunque, delinearsi due regimi diversi:
- il primo, valevole per gli immobili in Italia dei cittadini iscritti all'AIRE – anche ove non percepiscano una pensione estera, come richiesto dall'articolo 1, comma 48 della legge di bilancio 2021 e alle condizioni specificate dal Dipartimento delle Finanze per i quali l'abitazione posseduta in Italia risulterebbe esente da IMU a specifiche condizioni e, in particolare, che l'immobile sia sito nel comune di iscrizione all'AIRE;
- Il secondo, che si applica agli immobili dei pensionati esteri non iscritti all'AIRE, per cui è vigente la riduzione a metà disposta dalla legge di bilancio 2021, indipendentemente dall'ubicazione dell'immobile sul territorio nazionale.
A fini IMU, per tali immobili si prevede l'assimilazione all'abitazione principale - dunque l'esenzione da imposta - in presenza di specifiche condizioni (articolo 1, comma 1).
Ricordiamo che la normativa attuale, prevede che, a decorrere dall'anno 2020, non è più assimilata all'abitazione principale, e dunque non è più esente da imposta, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, in precedenza prevista dall'articolo 13, comma 2, nono periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 a partire dall'anno 2015, a condizione che detta abitazione non risultasse locata o data in comodato d'uso.
Il comma 48 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per l'anno 2021) è intervenuto prevedendo, a partire dall'anno 2021, che sugli immobili di proprietà di pensionati non residenti nel territorio dello Stato, non locati o dati in comodato d'uso, l'imposta sia applicata nella misura della metà, senza condizionare tale agevolazione all'iscrizione all'AIRE. Più precisamente l'agevolazione spetta per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia (senza indicazione del Comune) a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
Infine, il comma 743 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per l'anno 2022) ha disposto, in favore dei medesimi soggetti, limitatamente al 2022, la riduzione della misura dell'IMU al 37,5 per cento.