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Incidenza sulla capacità assunzionale di spesa derivante da retribuzione in precedenza sospesa

La Corte dei Conti Lombardia, con delibera n. 200/2026, ha affrontato quesito in materia di sostenibilità finanziaria di una assunzione di personale a tempo indeterminato.

Il Comune istante ha posto quesiti in merito alla inclusione o meno nell’aggregato delle spese di personale, rilevanti ai fini della determinazione dei limiti assunzionali per l’anno 2026, della somma di euro 102.500,00, corrisposta nel medesimo esercizio in esecuzione di una sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale competente nei confronti di due agenti della polizia locale; tale somma è stata corrisposta quale retribuzione precedentemente sospesa in ragione di procedimento penale a carico dei medesimi. La richiesta viene formulata tenuto conto della natura eccezionale e non ricorrente di tale esborso e sulla prospettazione che l’erogazione dello stesso non incida sulla dinamica strutturale della spesa di personale.

La Corte dei conti si pronuncia come segue:

“In presenza della corresponsione di emolumenti arretrati dovuta a ragioni non imputabili all’ente e del perdurare del rapporto di lavoro da cui essa deriva, la determinazione della capacità assunzionale del comune, ai sensi dell’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, e del D.M. 17.3.2020, viene incisa, pro quota, dall’esborso delle sole somme relative all’esercizio in corso.

La somma liquidata in unica soluzione quale spesa di personale deve virtualmente essere imputata ai relativi esercizi di competenza al fine di determinare correttamente la capacità assunzionale dell’esercizio in corso”.