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Turnover 30% calcolato sulle cessazioni anno precedente

La Corte dei Conti Sicilia, con delibera n. 108/2026 ha affrontato richiesta di parere in ordine all’individuazione delle cessazioni rilevanti ai fini dell’applicazione del turn over pari al 30%, secondo il disposto dell’art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile n. 34 e dell’art. 6 del D.M. 17 marzo 2020.

In particolare, il Sindaco, nel premettere che, ai sensi delle citate disposizioni, a decorrere dal 2025 i Comuni il cui rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti risulti superiore al valore soglia indicato alla Tabella 3 del D.M. 17 marzo 2020 applicano un turn over pari al 30% fino al conseguimento del predetto valore soglia, senza che sia individuata espressamente l’annualità o il periodo di riferimento delle cessazioni da assumere quale base di calcolo del predetto limite del turn over, chiede un parere sul seguente quesito: “se, ai fini dell’applicazione del turn over pari al 30% previsto a decorrere dal 2025 dall’art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile n. 34 e dall’art. 6 del D.M. 17 marzo 2020, il limite debba essere calcolato con riferimento:

a) esclusivamente alle cessazioni di personale intervenute nel medesimo esercizio cui si riferisce la programmazione assunzionale;

b) alle cessazioni intervenute nell’esercizio precedente, nonché, eventualmente, a quelle maturate in ulteriori annualità anteriori e non ancora utilizzate ai fini assunzionali”.

La Sezione ha risposto che indipendentemente dalla fascia di appartenenza, ciò che deve guidare le procedure di assunzione di personale per gli enti locali (e per quelli territoriali in genere interessati dalle norme di cui all’art. 33), al fine di assicurare un turn over compatibile con l’adempimento della mission istituzionale, è la sostenibilità, in prospettiva futura, degli oneri conseguenti. Ciò al fine di garantire gli equilibri di bilancio presenti e futuri.

In tale ottica, dunque, un ente “non virtuoso” come quello oggetto della rappresentazione contenuta nella richiesta di parere, potrà effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato coprendo il turn over nella misura del 30% delle cessazioni intervenute nell’anno precedente, cumulando gli eventuali resti assunzionali.