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Inconferibilità incarichi: vige il principio tempus regit actum

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha stabilito che la recente riforma della disciplina sulle inconferibilità degli incarichi pubblici, introdotta dalla legge n. 21/2024, non può sanare le situazioni di inconferibilità sorte prima della sua entrata in vigore.
Con la delibera n. 157 del 16 aprile 2025, l'ANAC ha esaminato il caso di un Presidente di un'Azienda Speciale comunale, nominato nel novembre 2023, che svolgeva contemporaneamente attività di consulenza per una società privata che intratteneva significativi rapporti economici con il Comune.
L'Autorità ha ritenuto che la nomina, avvenuta prima dell'entrata in vigore della riforma, fosse inconferibile ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 39/2013 nella sua precedente formulazione, nonostante la nuova legge avrebbe oggi consentito tale incarico.
La riforma ha infatti introdotto un'importante novità: l'inconferibilità non si applica quando l'incarico o l'attività professionale pregressa abbia carattere "non esecutivo o di controllo". In questi casi, è sufficiente che l'ente adotti presidi organizzativi e di trasparenza per gestire potenziali conflitti di interesse.
Tuttavia, l'ANAC ha chiarito che la legittimità degli atti amministrativi deve essere valutata sulla base della disciplina vigente al momento della loro adozione. Nel caso specifico, essendo la nomina avvenuta prima della riforma, si applica la precedente versione della norma che non prevedeva eccezioni.
Interessante è la seconda parte della delibera, dove l'Autorità ha analizzato la possibilità di una nuova nomina della stessa persona alla luce della riforma. L'ANAC ha ritenuto che l'attività di consulenza contabile e tributaria svolta dal soggetto presso la società privata possa essere considerata "non esecutiva", in quanto limitata ad attività di supporto e assistenza negli adempimenti fiscali, senza poteri decisionali significativi.
Di conseguenza, secondo l'Autorità, l'incarico potrebbe essere nuovamente conferito, purché l'ente adotti adeguati presidi organizzativi e di trasparenza per gestire eventuali conflitti di interesse, come richiesto dalla nuova normativa.
La delibera fornisce così una prima importante interpretazione della riforma, chiarendo sia l'irretroattività delle nuove disposizioni sia i criteri per valutare il carattere "non esecutivo" delle attività pregresse ai fini delle future nomine.